Cassazione Civile, Ordinanza n. 17705/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo notificatogli per il pagamento di una somma di denaro. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che fosse stata introdotta con citazione anziché con ricorso e che fosse stata iscritta a ruolo oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto. La Corte d'appello ha confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 150 del 2011 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'opposizione era stata notificata telematicamente l'ultimo giorno utile e che il successivo mutamento del rito in locazioni, disposto dal tribunale solo in corso di causa, non poteva retroagire per far decorrere preclusioni e decadenze prima del cambio di rito. Ha inoltre contestato che la controversia fosse effettivamente soggetta al rito locatizio, affermando che il credito traeva origine da una vicenda successoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché l'opposizione era stata introdotta tempestivamente con atto di citazione notificato nel quarantesimo giorno e il successivo mutamento del rito da ordinario a speciale, disposto dal giudice di primo grado, non poteva far derivare la tardività dell'opposizione per il segmento processuale anteriore al passaggio al rito speciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito le censure e verificare se la controversia sia davvero soggetta al rito speciale delle locazioni, applicando comunque le regole di quel rito solo dalla data del provvedimento di mutamento, se ritenuto applicabile.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 150 del 2011
La norma non può essere applicata in modo da rendere tardiva un'opposizione tempestivamente introdotta secondo il rito ordinario, quando il mutamento del rito speciale intervenga solo successivamente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati dedotti violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo a sostegno del ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Il relatore aveva formulato proposta di rigetto, non condivisa dal collegio.
art. 414 c.p.c.
Le decadenze del rito speciale non possono operare retroattivamente per gli atti compiuti prima del mutamento di rito.
Massime di principio
- Quando il rito del processo viene mutato da ordinario a speciale, gli atti compiuti prima del mutamento devono essere valutati secondo le regole del rito originariamente applicabile; il mutamento non determina una rimessione in termini né fa retroagire le preclusioni del rito speciale.
- Se un'opposizione a decreto ingiuntivo è notificata nell'ultimo giorno utile secondo il rito applicabile al momento dell'introduzione, la successiva iscrizione o il successivo mutamento di rito non possono trasformarla in tardiva per fatti processuali sopravvenuti.
- Il giudice di appello deve confrontarsi con la reale censura proposta dalla parte: contestare in radice l'applicabilità del rito speciale implica anche contestare la declaratoria di tardività fondata su quel rito.
- Le decadenze e le preclusioni proprie di un rito speciale decorrono, per gli atti già compiuti, solo dal provvedimento che dispone il mutamento di rito, salvo che la disciplina applicabile preveda diversamente.
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