Sentenza n. 341/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione prot. n. 1450 del 23 giugno 2025 con la quale la AUSL di Bologna ha disposto: “1) di escludere la ditta Steelco dalla gara di affidamento della fornitura in service di sistemi per il processo di sterilizzazione degli endoscopi rigidi e flessibili per la sostituzione di tutte le apparecchiature per sterilizzazione per endoscopi STERIS SYSTEM 1 ED EXPRESS, contratti di manutenzione full risk e relativo materiale di consumo per la mancanza del seguente requisito di minima “Ciascuna sterilizzatrice dovrà essere fornita di n. 2 contenitori per il trasporto dell’endoscopio sterilizzato dalla sterilizzatrice al luogo di utilizzo, al fine di assicurare la conservazione dello strumento fino all’ immediato utilizzo […]; 2) di annullare conseguentemente la precedente determina di aggiudicazione a favore della ditta Steelco disposta con determina n. 540 del 07/03/2025; 3) di aggiudicare la procedura aperta n. PI 420850-24 per la fornitura in service della durata di 8 anni, di sistemi per il processo di sterilizzazione degli endoscopi rigidi e flessibili per la sostituzione di tutte le apparecchiature per sterilizzazione per endoscopi STERIS SYSTEM 1 ED EXPRESS, contratti di manutenzione full risk e relativo materiale di consumo alla ditta Cantel Medical (CF.07869740584) con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno al solo costo manutentivo (canone di assistenza tecnica full risk) indicato dalla ditta nella Scheda offerta economica per il contratto di manutenzione, per un importo complessivo pari a €2.212.960,00+oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di €7.200,00 + iva al 22% pari a €2.708.595,20 iva e oneri per la sicurezza compresi, con la possibilità di opzione ai sensi dell’art.120, comma 1, lettera a) del Codice per l’importo massimo di €3.445.700,00 iva esclusa […]”; di tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, e i relativi allegati e, segnatamente, il verbale del 7 maggio 2025 di “verifica post aggiudicazione requisiti minimi” e il verbale della seduta di verifica dell’anomalia dell’offerta del 23 giugno 2025; di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ivi compresi, per quanto possa occorrere, tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di gara, ivi compresi il Bando, il Disciplinare e il Capitolato tecnico; nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e la Controinteressata, dichiarando sin d’ora la disponibilità al subentro a norma degli artt. 122 e 124 del d.lgs. n. 104/2010; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ex art. 30, d.lgs. n. 104/2010, in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario che ci si riserva di quantificare in corso di causa o con separato giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STEELCO S.P.A. il 31 ottobre 2025: della Determinazione prot. n. 2166 del 1 ottobre 2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale la AUSL di Bologna (Servizio Acquisti di Area vasta) “a seguito delle criticità rilevate nella documentazione di gara” ha disposto l’annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies L. 241/1990, della procedura di gara “Area vasta – procedura aperta n. PI 420850-24 per la fornitura in service di sistemi per il processo di sterilizzazione degli endoscopi rigidi e flessibili, per la sostituzione di tutte le apparecchiature per sterilizzazione per endoscopi Steris System 1 ed express, per i contratti di manutenzione full risk e per il materiale di consumo per le esigenze delle aziende sanitarie area vasta”; ove occorrer possa della Nota AUSL di Bologna prot. n. 0118426 del 30 settembre 2025 ivi richiamata e allegata (doc. 38) e del verbale della Commissione giudicatrice del 6 agosto 2025 relativo alla “verifica requisiti evidenziati nel ricorso Steelco”; di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso. nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia degli atti della nuova gara nelle more eventualmente adottati e pubblicati nonchè del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e l’appaltatrice selezionata, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ex art. 30, d.lgs. n. 104 del 2010, in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario che ci si riserva di quantificare in corso di causa o con separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: originaria esclusione e riassegnazione della gara ad altra impresa, nonché successivo annullamento d'ufficio della procedura di gara
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante l'aveva esclusa dalla procedura aperta per la mancanza di un requisito minimo relativo alla fornitura di due contenitori per il trasporto dell'endoscopio sterilizzato, aveva annullato la precedente aggiudicazione in suo favore e aveva aggiudicato la gara alla controinteressata. Erano stati inoltre impugnati i verbali della commissione, gli atti della lex specialis e gli atti connessi, con domanda di conseguimento dell'aggiudicazione, eventuale subentro nel contratto e risarcimento del danno. Con motivi aggiunti, la ricorrente aveva impugnato anche la successiva determinazione con cui l'Azienda USL aveva disposto l'annullamento d'ufficio dell'intera procedura di gara ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, nonché gli atti presupposti e conseguenti, formulando ulteriori domande di aggiudicazione, inefficacia degli atti della nuova gara e risarcimento del danno. Prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo l'estinzione del giudizio; l'amministrazione resistente e la controinteressata hanno aderito alla rinuncia con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia al ricorso espressamente accettata dall'amministrazione resistente e dalla controinteressata. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro l'esclusione, l'aggiudicazione, gli atti di gara o l'annullamento d'ufficio della procedura, né le domande di aggiudicazione, subentro o risarcimento. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è richiamata quale base giuridica dell'annullamento d'ufficio della procedura di gara, ma il TAR non ne ha esaminato la legittimità nel merito.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento delle domande risarcitorie formulate dalla ricorrente, non esaminate a seguito dell'estinzione del giudizio.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Sono richiamati in relazione alle domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, non esaminate per l'estinzione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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