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Sentenza

Sentenza del 21/11/2022 n. 34264 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto il secondo motivo di ricorso del Comune di Salerno e aveva cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale rinviando la causa. I ricorrenti hanno denunciato un presunto errore di fatto della Corte, sostenendo che la decisione sarebbe stata fondata sulla (errata) assunzione che C.C. fosse "coltivatore diretto", mentre in realtà risultava pacifico che C.C. fosse qualificato come "imprenditore agricolo professionale"; da ciò, a loro avviso, sarebbe derivata una valutazione errata della nozione di "conduzione" utile per l'applicazione delle agevolazioni fiscali (D.Lgs. n. 504/1992, art. 2).

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato rigettato. La Corte ha rilevato che non sussiste alcun errore di fatto: nella motivazione dell'ordinanza impugnata la Corte aveva effettivamente considerato che C.C. avesse dimostrato la qualità di imprenditore agricolo professionale e aveva invece censurato la Commissione Tributaria Regionale per aver ritenuto l'agevolazione applicabile senza che gli altri comproprietari avessero fornito la prova dei requisiti soggettivi. La Corte ha quindi ritenuto che la questione riguardasse valutazioni giuridiche non sindacabili con il rimedio di revocazione per errore di fatto e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di un contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2

    Stabilisce che non sono edificabili i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale e da coltivatori diretti; la Corte evidenzia che per ottenere l'agevolazione occorre provare la sussistenza dei requisiti soggettivi e che la prova deve essere offerta dai contribuenti.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9

    Richiamato insieme all'art. 2 nella motivazione di riferimento alle norme fiscali sui terreni non edificabili; contribuisce al quadro normativo delle agevolazioni fondiarie.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58

    Richiamato per i criteri di qualificazione dei terreni non edificabili in relazione alla titolarità e conduzione da parte di soggetti agricoli; la Corte sottolinea che l'iscrizione negli elenchi non basta, occorre prova autonoma.

  • Art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Norme che regolano la revocazione per errore di fatto: il rimedio è ammissibile solo per errori di percezione o svista materiale che emergano in modo evidente e non richiedano argomentazioni o indagini.

  • Art. 149 c.p.c.

    Richiamato per la notificazione dell'atto di revocazione; norma procedurale sulla notificazione degli atti processuali.

  • Art. 378 c.p.c.

    Prevede il deposito di memorie; menzionato in relazione al deposito della memoria dei ricorrenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di giudizio secondo i parametri vigenti.

Massime di principio

  • Per ottenere l'agevolazione fiscale ex D.Lgs. n. 504/1992 (terreni non edificabili) è necessario che ciascun soggetto che invoca la beneficio dimostri autonomamente il proprio requisito soggettivo (es. qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto). L'iscrizione negli elenchi non è di per sé probatoria sufficiente.
  • La distinzione tra 'conduzione' e 'coltivazione diretta' è rilevante: il coltivatore diretto deve svolgere attività di coltivazione con il proprio lavoro (anche non esclusivo), mentre l'imprenditore agricolo professionale può conseguire la produzione tramite l'azienda e il coordinamento dei fattori produttivi; la qualificazione diversa incide sulla prova richiesta.
  • In comproprietà, il fatto che uno solo dei comproprietari abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale non basta automaticamente per estendere l'agevolazione agli altri comproprietari: occorre la prova dei requisiti per ciascuno.
  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c. richiamando art. 395 c.p.c.) è molto limitato: è ammesso solo per errori di percezione evidenti e riconducibili ad atti interni al giudizio; non è strumento per contestare valutazioni giuridiche o argomentazioni dedotte nella decisione.
  • In fase processuale è opportuno allegare e documentare specificamente la qualifica soggettiva e l'effettiva conduzione/coltivazione dei terreni per evitare che il giudice disconosca l'agevolazione per mancanza di prova.
  • Se si contesta la corretta interpretazione di norme o valutazioni giuridiche della Corte di Cassazione, il rimedio non è la revocazione per errore di fatto ma i mezzi ordinari di impugnazione (quando ammessi) o la proposizione di nuovi motivi nei limiti di legge; la revocazione non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche deliberate dalla Corte.

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