Sentenza del 16/09/2016 n. 4710 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Clausola penale - Imposta di registro in misura fissa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittima l'applicazione di una sola imposta di registro in misura fissa, senza attribuire autonoma imposizione proporzionale a ciascuna clausola penale e indipendentemente dal numero delle clausole contenute nell'atto. La tassazione proporzionale potrà rilevare solo quando si verifichi l'inadempimento che rende efficace l'obbligazione penale, secondo la disciplina applicabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento, ai fini dell'imposta di registro, delle obbligazioni contenute in clausole penali. È stato sostenuto che tali obbligazioni producono effetti soltanto qualora si verifichi l'inadempimento delle obbligazioni principali. Pertanto, al momento della registrazione, le clausole penali possono essere assimilate agli atti sottoposti a condizione sospensiva, con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva può essere applicata per analogia alle clausole penali, poiché queste producono effetti solo al verificarsi dell'inadempimento dell'obbligazione principale. Al momento della registrazione è quindi dovuta l'imposta in misura fissa.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Le clausole penali non devono essere trattate come obbligazioni immediatamente efficaci e autonomamente imponibili in misura proporzionale quando il loro effetto è subordinato a un futuro inadempimento.
Massime di principio
- Quando una clausola produce effetti soltanto al verificarsi di un inadempimento futuro e incerto, ai fini dell'imposta di registro può essere trattata analogamente a un'obbligazione sottoposta a condizione sospensiva.
- La mera presenza di una clausola penale nell'atto non comporta automaticamente l'applicazione di un'imposta proporzionale autonoma.
- In presenza di più clausole penali nello stesso atto, il numero delle clausole non determina, di per sé, una moltiplicazione dell'imposta fissa.
- L'eventuale imposizione collegata all'effettiva operatività della penale deve essere valutata quando si verifica l'inadempimento, distinguendo tale momento da quello della registrazione dell'atto originario.
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