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Sentenza

Sentenza n. 151/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'accertamento del silenzio illegittimamente serbato dall'amministrazione intimata rispetto alla conclusione della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, avviata dalla PV-GREENHYDROGEN S.r.l., con riferimento ad un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 22,30 MW e di impianto per la produzione di idrogeno di potenza pari a 4 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN), da realizzarsi nel Comune di Statte (TA) e per l'accertamento del conseguente obbligo a provvedere da parte dell'Amministrazione intimata, nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata a (i) provvedere alla conclusione del procedimento, mediante l'emissione del provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, anche mediante - se del caso - nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., e (ii) a rimborsare alla Ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria da quest'ultima versati, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006;

Giustizia amministrativa202500888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla procedura di VIA relativa a un impianto fotovoltaico da 22,30 MW e a un impianto per la produzione di idrogeno da 4 MW, con opere di connessione alla rete elettrica nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di VIA presentata il 24 novembre 2023 e sollecitata con diffida del 3 marzo 2025, nonché la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento, eventualmente mediante commissario ad acta, e a rimborsare il 50% dei diritti di istruttoria. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, degli artt. 25 e 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 17-bis della l. n. 241/1990, della direttiva 2009/28/CE e dei principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Il procedimento riguardava un'opera strategica PNRR. Dopo la verifica positiva della completezza documentale e la pubblicazione dell'avviso, il Ministero ha pubblicato un secondo avviso a seguito delle integrazioni, il cui termine per le consultazioni è scaduto il 5 settembre 2024; la Commissione PNRR-PNIEC ha poi espresso parere favorevole il 26 settembre 2024. Nonostante ciò, sono decorsi anche i termini suppletivi previsti per l'esercizio del potere sostitutivo senza l'adozione del provvedimento finale. La società ha inoltre documentato il pagamento di € 15.165,71 per diritti di istruttoria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio dell'amministrazione, ritenendo pacifico l'obbligo autonomo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere la procedura di VIA con un atto espresso e motivato, anche quando la Commissione tecnica non abbia predisposto lo schema di provvedimento o l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali non abbia espresso il proprio parere. L'obbligo ministeriale permane anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti. Accertato il superamento dei termini procedimentali, il Ministero è stato condannato ad adottare il provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; la nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale fase successiva, su istanza della parte interessata. È stata accolta anche la domanda relativa al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria: il TAR ha ritenuto che tale rimborso consegua direttamente e automaticamente ex lege al superamento dei termini di conclusione della VIA. Il Ministero è stato quindi condannato a pagare € 7.582,85, oltre alle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con le altre amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto e costituisce parametro per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio.

  • artt. 23 e 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplinano l'avvio e la pubblicità della procedura di VIA; nel caso concreto sono stati utilizzati per ricostruire l'iter procedimentale e la decorrenza dei termini.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Prevede i termini di conclusione della VIA, inclusi i termini suppletivi per l'esercizio del potere sostitutivo, e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di superamento dei termini.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Il superamento dei termini procedimentali determina direttamente e automaticamente il diritto dell'operatore economico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e il correlativo obbligo del Ministero di corrisponderlo.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    I termini suppletivi previsti per l'esercizio del potere sostitutivo erano decorsi senza che il procedimento fosse concluso.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, riservata dal TAR a una eventuale successiva istanza della parte.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità del procedimento, senza una specifica autonoma applicazione nella motivazione decisoria.

Massime di principio

  • Nelle procedure di VIA disciplinate dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha un obbligo autonomo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche se la Commissione tecnica non ha predisposto lo schema di provvedimento o altra amministrazione coinvolta non ha espresso il proprio parere.
  • L'inerzia o il ritardo degli altri soggetti coinvolti nella procedura di VIA non esonera il Ministero competente dall'obbligo di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge.
  • Accertato il superamento dei termini di conclusione della procedura di VIA, il giudice amministrativo può ordinare al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato, riservando la nomina del commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il diritto dell'operatore economico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 sorge automaticamente per effetto del superamento dei termini di conclusione della procedura, senza necessità di ulteriori presupposti o di una specifica valutazione discrezionale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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