Sentenza del 11/02/2021 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Termini - Investimenti e attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - Art.12, co. 2-bis e 2-ter del d.l. 78/09 - Raddoppio dei termini ordinari - Applicabilità retroattiva a periodi di imposta precedenti al 1° luglio 2009 - Legittimità - Fondamento - Norma procedimentale - È tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verificare se l'art.12 del d.l. 78/2009, comma 2-bis (riferito ai termini di accertamento) e comma 2-ter (riferito ai termini per la contestazione delle sanzioni), che raddoppia i termini ordinari per le violazioni relative a investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, abbia natura procedurale o sostanziale e se possa essere applicato retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 1° luglio 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le disposizioni di cui all'art.12, co.2-bis e 2-ter del d.l. 78/2009 sono norme di natura procedimentale perché incidono esclusivamente sui termini di esercizio del potere di controllo, accertamento e contestazione, senza modificare l'obbligazione tributaria o la posizione soggettiva del contribuente. Conseguentemente è ammessa l'applicazione retroattiva anche ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma (1° luglio 2009). La decisione si allinea ai precedenti Cass. 30742/18 e 29632/19.
Norme richiamate
d.l. 78/2009, art.12, co. 2-bis e 2-ter
art.12, comma 2-bis e 2-ter del d.l. 78/2009
Le norme raddoppiano i termini di accertamento e di contestazione per violazioni connesse a investimenti/attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata; sono interpretate come norme procedurali che incidono solo sui termini di esercizio dei poteri dell'Amministrazione fiscale, non sulla sostanza del rapporto tributario
Cass. 30742/2018
Giurisprudenza di riferimento che ha riconosciuto la natura procedimentale delle disposizioni aumentando la ragione della retroattività
Cass. 29632/2019
Ulteriore conferma giurisprudenziale della natura procedimentale e della legittimità dell'applicazione retroattiva
Massime di principio
- Se una modifica normativa incide solo sui termini di esercizio dei poteri amministrativi (decadenza/ prescrizione/ termini di notifica) la norma è in linea di massima procedurale e può essere applicata retroattivamente anche a periodi anteriori all'entrata in vigore, salvo specifici vincoli costituzionali.
- La qualificazione della norma come procedimentale o sostanziale è determinante: le norme sostanziali che modificano l'obbligazione tributaria o i diritti del contribuente non possono essere applicate retroattivamente in peius.
- In casi simili controllare sempre lo stato del procedimento: se l'accertamento era già divenuto definitivo (es. titolo esecutivo o termine di decadenza già decorso e consolidato) possono sorgere questioni pratiche diverse; la giurisprudenza recente ammette la retroattività se la norma è procedimentale.
- Per applicare la regola ai singoli casi verificare le date precise (periodo d'imposta interessato, data di entrata in vigore della norma 1/7/2009, data di notifica degli atti) e ricalcolare i termini raddoppiati alla luce della qualificazione procedimentale.
- Se si intende impugnare, concentrare le censure sulla sostanzialità della norma o su profili di illegittimità costituzionale; le mere contestazioni di retroattività procedurale sono difficilmente accoglibili alla luce dei precedenti citati.
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