Cassazione Civile, Ordinanza n. 33774/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui il tribunale aveva intimato alla società ricorrente il pagamento di contributi previdenziali asseritamente omessi per un lavoratore addetto all'ufficio stampa. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l'opposizione della società, ritenendo che le mansioni svolte dal lavoratore avessero natura giornalistica: il dipendente, iscritto come giornalista pubblicista, avrebbe svolto attività di redazione e invio di comunicati alle testate, cura dei contenuti giornalistici del sito istituzionale e gestione dei rapporti con gli organi di informazione, integrando così l'attività tipica dell'addetto stampa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 9 della l. n. 150/2000 e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni a un soggetto che non sarebbe una pubblica amministrazione, ma una società per azioni in house del Comune di Palermo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Ha osservato che la decisione d'appello poggiava sulla qualificazione in fatto delle mansioni svolte dal lavoratore come attività giornalistica, qualificazione che non dipende dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Pertanto, l'eventuale erroneità del richiamo alla l. n. 150/2000 non incideva sulla ratio decidendi, essendo il principio relativo alla natura giornalistica delle mansioni autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché censurava un passaggio non decisivo della motivazione
artt. 1, 2 e 9, l. n. 150/2000
non contengono una speciale definizione dell'attività dell'addetto stampa; disciplinano gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni e prevedono che vi possa far parte personale iscritto all'albo dei giornalisti
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la società non fosse una pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione della l. n. 150/2000
art. 9, comma 2, l. n. 150/2000
prevede che negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni possa far parte solo personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
indica il termine per il deposito dell'ordinanza dopo l'adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
L. n. 69/1963
richiamata come legge professionale coerente con la mancata definizione aprioristica dell'attività giornalistica
Cass. n. 26614 del 2023
richiamata quale precedente che riconosce natura giornalistica all'attività di addetto stampa indipendentemente dal datore di lavoro pubblico o privato
Cass. S.U. n. 21764 del 2021
precedente richiamato a supporto del principio secondo cui l'attività di addetto stampa può avere natura giornalistica se consiste in raccolta, commento o elaborazione di notizie con autonomia e apporto creativo
Cass. n. 3489 del 1984
richiamata per affermare che la disciplina professionale non definisce a priori l'attività giornalistica
Cass. n. 3837 del 1954
richiamata per il principio di irrilevanza della censura rivolta a un capo motivazionale non decisivo rispetto alla ratio decidendi
Massime di principio
- L'attività di addetto stampa può essere qualificata come giornalistica in base al contenuto concreto delle mansioni svolte, quando consista nella raccolta, elaborazione, commento o diffusione di notizie con autonomia e apporto creativo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la censura che colpisca un argomento ulteriore o errato ma non decisivo è inammissibile per difetto di interesse.
- La disciplina degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni non introduce una definizione generale dell'attività giornalistica, ma regola soltanto l'organizzazione di tali uffici e i requisiti soggettivi del personale impiegato.
- Ai fini del sindacato di legittimità, è necessario confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata; la critica a un presupposto motivazionale non decisivo non può condurre alla cassazione della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33713/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33714/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33721/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33723/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33724/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33737/2024 del 21/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →