Sentenza n. 4738/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 470/2025 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza n. 470/2025 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere € 2.000 per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha agito per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero e rimasta ineseguita. Ha chiesto il pagamento di € 2.000, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il TAR ha inoltre rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del giudicato: ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di pagare € 2.000 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso gli interessi legali richiesti per il periodo dalla maturazione al saldo, perché non erano stati domandati nel giudizio davanti al Tribunale di Monza e, quindi, non erano stati riconosciuti nel titolo da eseguire. Ha precisato che il calcolo del capitale residuo e degli eventuali interessi dovuti va verificato secondo il titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali, e non è vincolato alla quantificazione proposta dalla ricorrente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine di adempimento, con 120 giorni per eseguire l’incarico; nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce un credito, quando l’amministrazione non vi abbia dato adempimento.
artt. 1283 e ss. c.c.
va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Nel giudizio di ottemperanza la quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione per capitale residuo e interessi: la misura e la decorrenza devono essere verificate in base al titolo, alla legge e agli eventuali adempimenti parziali.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviato solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, la somma complessiva di Euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
La disposizione è richiamata quale fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alla cui assegnazione corrisponde il credito riconosciuto dal titolo da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La distrazione delle spese può essere disposta in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente; la loro liquidazione tiene conto anche della serialità del contenzioso e la distrazione è disposta secondo le norme richiamate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice assicura il soddisfacimento del diritto riconosciuto dal titolo, senza attribuire al creditore diritti ulteriori rispetto a quelli giudizialmente riconosciuti: non possono essere inclusi nell’ordine di esecuzione interessi o altre somme non domandati e non riconosciuti nel giudizio definito dal titolo.
- La quantificazione del credito proposta dal ricorrente non vincola definitivamente l’amministrazione in sede di ottemperanza; capitale residuo e interessi devono essere determinati verificando titolo, legge, misura, decorrenza ed eventuali pagamenti parziali.
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e assegnare all’amministrazione un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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