Ordinanza n. 26/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Progetto di vita personalizzato prot n. -OMISSIS- predisposto dall'Asl di Avellino, in favore del minore -OMISSIS- (nato il -OMISSIS-), contenente l'indicazione di 17,50 ore di trattamento ABA, comprensivo di parent training e supervisione, per la durata di sei mesi; - della delibera ASL di AV n.-OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi della minore; del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 a settimana, comprensive di supervisione, parent training e logopedia con metodo prompt fino al compimento del diciottesimo anno d'età o, in subordine, per i prossimi 4 anni; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 30 ore settimanali, comprensive di supervisione, parent training e logopedia prompt fino al compimento del diciottesimo anno d'età, o, in subordine, per i prossimi 4 anni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell’ASL di Avellino che prevedeva 17,50 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di parent training e supervisione, per sei mesi, nonché gli atti presupposti e il PDTA regionale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato e gli atti presupposti contestando la quantificazione del trattamento riabilitativo ABA riconosciuto al minore. Hanno dedotto il diritto all’erogazione, a carico del Servizio sanitario nazionale, di almeno 30 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di supervisione, parent training e logopedia con metodo prompt, fino al compimento della maggiore età o, in subordine, per quattro anni, chiedendo anche l’erogazione diretta o il rimborso delle spese sostenute privatamente. In sede cautelare hanno inoltre rappresentato che il trattamento riconosciuto dall’ASL non era stato avviato per indisponibilità di terapisti idonei.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che la richiesta di incremento dell’intensità del trattamento non potesse essere accolta allo stato degli atti senza un approfondimento diagnostico specialistico, non essendo stata previamente espletata una CTU. Ha tuttavia confermato la tutela cautelare monocratica già concessa, rilevando l’urgenza derivante dalla mancata attivazione del trattamento e dalla necessità di assicurare i livelli di assistenza connessi alla salute del minore. L’ASL è stata quindi obbligata a garantire, in modalità diretta oppure indiretta mediante rimborso delle spese documentate, il trattamento ABA già riconosciuto nella misura di 17,50 ore settimanali, nelle more della decisione di merito. Il TAR ha disposto una CTU per accertare la patologia e la sua gravità, l’idoneità del programma terapeutico previsto dall’ASL, nonché l’eventuale necessità, intensità, durata e modalità di un trattamento ABA maggiore, anche con riferimento al coinvolgimento della famiglia e della scuola, alla supervisione e al parent training. È stato inoltre previsto che il CTU tenti preliminarmente di favorire un accordo tra le parti sul piano riabilitativo, da recepire con provvedimento espresso e motivato dell’ASL. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 21 luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Collegio ha confermato la misura già concessa in via monocratica e ha disposto una tutela provvisoria limitata al trattamento già riconosciuto dall’ASL.
art. 56 c.p.a.
Richiamato con riferimento alla precedente delibazione cautelare monocratica e alla tutela urgente accordata prima della camera di consiglio.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la nomina e l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato per l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 193, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la prestazione del giuramento del CTU mediante deposito telematico della dichiarazione sottoscritta digitalmente.
art. 700 c.p.c.
Richiamato soltanto per descrivere i giudizi civili originariamente promossi in sede cautelare e successivamente riassunti davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base giuridica per la protezione e l’oscuramento dei dati personali identificativi.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare mira ad aumentare l’intensità di un trattamento sanitario o riabilitativo rispetto a quello riconosciuto dall’amministrazione sanitaria, il giudice può disporre una CTU per acquisire un accertamento specialistico sulla patologia, sulla sua gravità e sull’idoneità e necessità delle diverse modalità terapeutiche richieste.
- In presenza di urgenza sanitaria e di mancata attivazione del trattamento già riconosciuto dall’azienda sanitaria, il giudice amministrativo può ordinare, in via cautelare, che la prestazione sia assicurata tempestivamente, anche mediante modalità indiretta e rimborso delle spese documentate, senza anticipare la decisione sulla maggiore intensità terapeutica domandata.
- La CTU può essere utilizzata per determinare non solo l’adeguatezza del programma sanitario contestato, ma anche l’eventuale intensità, durata e articolazione del trattamento, considerando il possibile svolgimento delle attività in ambito familiare o scolastico e il ruolo della supervisione e del parent training.
- Nell’ambito di una controversia sanitaria riguardante un minore, il giudice può demandare al CTU anche un tentativo di composizione tecnica tra le parti sul piano terapeutico, subordinando l’efficacia dell’accordo all’adozione di un provvedimento espresso e motivato dell’amministrazione sanitaria e all’accettazione dei genitori.
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