Cassazione Civile, Ordinanza n. 18722/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un'autovettura avvenuta nel dicembre 2017: il compratore consegnò al venditore un assegno postale di euro 44.000 a pagamento del prezzo. Prima di completare le formalità di trasferimento del veicolo, il venditore si rivolse alla propria banca per avere informazioni sulla copertura del titolo e, ricevute rassicurazioni, proseguì nell'operazione. Successivamente emerse che l'assegno era falsificato. Il venditore chiese quindi al Tribunale la condanna della banca al risarcimento del danno pari al prezzo pattuito, assumendo che l'istituto avesse fornito informazioni infondate sulla copertura del titolo. Il Tribunale rigettò la domanda per mancata prova che la banca avesse effettivamente assunto l'obbligo di verificare quello specifico assegno. In appello, l'attore sostenne che dalla lettera della banca del 29/1/2018 risultava che la filiale aveva telefonato all'ente emittente ottenendo conferma della regolare copertura dell'assegno; la banca replicò che aveva solo trasmesso in buona fede un'informazione ricevuta dall'ente emittente. La Corte d'appello rigettò il gravame, ritenendo che l'eventuale inesattezza non provenisse dalla banca ma dall'ente emittente, e che non potesse imputarsi alla banca una verifica più approfondita del dato ricevuto. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., sostenendo che la banca, quale operatore professionale e nel quadro di un rapporto riconducibile al mandato, era tenuta a una diligenza qualificata nella verifica del bene emissione e non poteva limitarsi a una telefonata; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la lettera bancaria del 26/1/2018 confermava la circostanza dedotta; 3) nullità per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla responsabilità della banca per aver negoziato un titolo falsificato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la banca che, su richiesta del cliente, svolga la verifica della copertura/veridicità del titolo deve eseguire l'incarico con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., adottando le modalità più approfondite possibili in relazione al caso concreto. Ha quindi accolto il ricorso, assorbendo gli altri motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello è stata quindi annullata perché non coerente con il dovere di diligenza professionale richiesto alla banca nella verifica del titolo richiesto dal cliente.
Norme richiamate
La banca, quale operatore professionale e soggetto che assume un incarico di verifica della copertura/veridicità del titolo su richiesta del cliente, deve adempiere con diligenza qualificata e con modalità adeguate alla peculiarità del caso concreto; la semplice conferma telefonica non esonera dall'adozione di cautele più approfondite se necessarie.
Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di diligenza del mandatario, in quanto l'attività svolta dalla banca viene ricondotta al rapporto di mandato con il correntista.
Invocato come regola sull'onere della prova per contestare la valutazione della Corte d'appello, ma i relativi rilievi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato in via subordinata nel secondo motivo, ma senza decisivo esame autonomo per effetto dell'assorbimento.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso (violazione di legge, nullità per omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo).
Massime di principio
- Quando una banca, su richiesta del cliente, effettua la verifica della copertura o del bene emissione di un titolo, assume un obbligo di diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone di adottare le modalità di controllo più adeguate alle circostanze concrete.
- La legittimità della prassi di acquisire informazioni telefonicamente non esclude che, in presenza delle peculiarità del caso, sia necessario richiedere conferme più affidabili o più formalizzate; la valutazione della diligenza va fatta in concreto e non in astratto.
- Se il cliente agisce lamentando che la banca gli abbia trasmesso un'informazione infondata sulla copertura del titolo, il giudice deve verificare se la banca abbia effettivamente assunto l'incarico di verifica e se lo abbia eseguito con la diligenza dovuta; non basta qualificare la risposta come mera comunicazione informativa se, nel concreto, essa è stata resa nell'ambito di una verifica richiesta dal cliente.
- L'eventuale provenienza originaria dell'errore da un terzo ente non esclude automaticamente la responsabilità della banca, se l'istituto ha assunto il compito di intermediare e verificare l'informazione nell'interesse del cliente e non ha usato la diligenza professionale esigibile.
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