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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20951 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza detraibile dell'IVA - Rimborso - Concessionario - Sussistenza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della CTR sostenendo che l'IVA assolta dall'utilizzatore sui canoni, inclusa la maxirata iniziale, di un contratto di leasing immobiliare non potesse essere rimborsata prima dell'esercizio del riscatto. Secondo l'Amministrazione, prima del riscatto il leasing costituirebbe una prestazione di servizi e l'utilizzatore non avrebbe ancora acquistato o acquisito il bene ammortizzabile ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato il diritto della società utilizzatrice al rimborso dell'eccedenza detraibile IVA superiore a euro 2.582,28 relativa al bene ammortizzabile detenuto in leasing, anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto. La Corte ha ritenuto che il leasing, quando trasferisce all'utilizzatore la disponibilità economica del bene e la maggior parte dei rischi e benefici della proprietà, debba essere equiparato fiscalmente all'acquisto di un bene d'investimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dei precedenti contrastanti e dell'evoluzione della giurisprudenza europea.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

    consente che l'eventuale eccedenza dell'IVA a credito di ammontare superiore a Euro 2.582,28 possa essere richiesta a rimborso ... limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili

    La disposizione è stata interpretata nel senso che anche l'utilizzatore di un bene ammortizzabile acquisito tramite leasing può chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA, senza dover attendere il riscatto, quando il contratto realizza sostanzialmente un investimento nel bene.

  • Artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    La qualificazione civilistica del leasing come locazione finanziaria o prestazione di servizi non è stata ritenuta decisiva. Ai fini IVA occorre valutare la sostanza economica dell'operazione e se essa attribuisca all'utilizzatore la disponibilità economica del bene.

  • Art. 14, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)

    trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario

    La nozione unionale di cessione di beni privilegia la disponibilità economica rispetto al formale trasferimento della proprietà. Il leasing è equiparabile all'acquisto di un bene d'investimento quando all'utilizzatore sono trasferiti la maggior parte dei rischi e dei benefici della proprietà.

  • Art. 102, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    È richiamato per individuare i criteri di ammortizzabilità del bene in capo all'impresa utilizzatrice. Nel caso concreto la natura ammortizzabile dell'immobile non era contestata.

  • Sentenza CGUE 2 luglio 2015, causa C-209/14, NLB Leasing

    Ha affermato che il leasing immobiliare deve essere equiparato all'acquisto di un bene d'investimento quando prevede il trasferimento della proprietà o attribuisce al conduttore le caratteristiche essenziali della proprietà, con trasferimento della maggior parte dei rischi e benefici e rate sostanzialmente equivalenti al valore del bene.

  • Sentenza CGUE 16 febbraio 2012, causa C-118/11, Eon Aset Menidjmunt

    Ha elaborato il criterio sostanziale secondo cui il leasing di un bene può essere trattato come acquisto di un bene d'investimento quando il locatario assume sostanzialmente i rischi e beneficia dei vantaggi della proprietà.

Massime di principio

  • Ai fini del rimborso IVA sui beni ammortizzabili, non è sempre necessario che l'utilizzatore abbia già acquisito la proprietà civilistica del bene: può essere sufficiente che il leasing gli attribuisca la disponibilità economica e sostanziale del bene.
  • Occorre verificare concretamente il contenuto del contratto: rilevano il trasferimento della maggior parte dei rischi e benefici della proprietà, la durata, l'importo complessivo delle rate rispetto al valore del bene e l'eventuale previsione del trasferimento finale della proprietà.
  • La soglia prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, pari a euro 2.582,28, deve essere rispettata per chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA relativa al bene ammortizzabile.
  • La contabilizzazione della maxirata o il mancato utilizzo immediato del bene non sono, di per sé, decisivi per il diritto al rimborso IVA, se il bene è ammortizzabile e l'operazione costituisce sostanzialmente un investimento.
  • La decisione supera l'orientamento nazionale precedente più restrittivo e impone un'interpretazione conforme ai principi unionali di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.
  • La pronuncia riguarda il rimborso dell'eccedenza IVA e non elimina la necessità di verificare, nel singolo caso, l'effettiva detraibilità dell'imposta, l'inerenza dell'operazione e la corretta documentazione del credito.

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