Cassazione Civile, Ordinanza n. 21240/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando l'adesione dei controricorrenti, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non vi è stata decisione nel merito sulle censure proposte contro la sentenza di fallimento.
Esito
Favorevole al resistente (creditore/procedura)
La controversia
La società cooperativa agricola ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 legge fallimentare contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Nel corso del giudizio di legittimità, prima dell'adunanza camerale, la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, e dagli atti risulta l'adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, oggetto del precedente giudizio di merito poi impugnato in cassazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente in cassazione rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata dalle altre parti costituite, il giudizio si estingue senza esame del merito.
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso rende superflua ogni valutazione sulle censure proposte avverso la decisione impugnata.
- Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 legge fallimentare costituisce il mezzo di gravame richiamato, ma la sua sorte processuale resta assorbita se il successivo ricorso per cassazione viene validamente rinunciato.
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