Cassazione Penale, Sentenza n. 13470/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Recchia impugna il rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Deduce: (1) insufficiente e viziata motivazione nella ricostruzione dei gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, essendo gli elementi limitati a due episodi di spaccio di modiche quantità e a un sequestro di modesta quantità di cocaina fornitagli da Andrea Greco; (2) illegittima valutazione del pericolo di reiterazione fondata solo sulla presunzione relativa dell'art. 275, comma 3, disp. att. c.p.p., con ignoranza del fatto che i fatti risalgono al 2018 e senza elementi successivi; (3) mancata individuazione certa di quantità e qualità della sostanza che dovrebbe indurre, per il principio del favor rei, a diversa qualificazione delle fattispecie e a riesaminare l'idoneità delle misure cautelari, valutando gli arresti domiciliari alla luce dell'assenza di precedenti specifici.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse carente rispetto alla prova della "affectio societatis" richiesta per qualificare la condotta come partecipazione all'associazione per delinquere: dalla documentazione emerge collaborazione stabile di Recchia solo con Greco, ma non elementi sufficienti per ritenere che il rapporto con i capi si fosse tradotto in adesione funzionale agli scopi associative. Ha però escluso che la ricostruzione relativamente all'identificazione della sostanza come cocaina fosse manifestamente illogica. Dall'accoglimento del primo motivo deriva la necessità di rivalutare anche le esigenze cautelari nel nuovo giudizio, perché nella precedente ordinanza esse erano fondate anche sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Disciplina le fattispecie di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte segnala che la precisa individuazione di quantità e qualità può influire sulla qualificazione giuridica e sulle esigenze cautelari.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede prova particolarmente puntuale della partecipazione, valutando continuità, ruoli e regole interne (affectio societatis), non limitandosi a singoli episodi episodici.
disp. att. c.p.p., art. 275, comma 3
Rappresenta una presunzione relativa utilizzabile per valutare il pericolo di reiterazione: la Corte afferma però che non può essere l'unico e decisivo elemento a fondamento della misura cautelare senza ulteriori elementi concreti.
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma procedurale sul rinvio per nuovo giudizio alla competente autorità: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame.
Principio del favor rei
Principio interpretativo favorevole all'imputato in caso di dubbio sulla qualificazione della condotta o sulla gravità; viene richiamato dal ricorrente e considerato nella valutazione della necessità di eventuale riqualificazione.
Massime di principio
- Per affermare la partecipazione a un'associazione per delinquere è necessaria prova rigorosa di una stabile adesione all'organizzazione (affectio societatis): rapporti occasionali o limitati episodi di spaccio possono non essere sufficienti.
- La continuità dell'approvvigionamento o la disponibilità costante di droga possono indicare adesione all'associazione solo se accompagnate da elementi che mostrino regole comuni, ruoli o vincoli economici e organizzativi con i vertici.
- La presunzione relativa prevista da disposizioni processuali (es. art. 275 disp. att. c.p.p.) può contribuire a giustificare misure cautelari, ma non deve essere l'unico elemento motivante; è necessaria un'ulteriore base fattuale concreta in ordine al pericolo di reiterazione.
- Ambiguità o omissioni sulla natura o quantità della sostanza possono incidere sulla qualificazione giuridica e, quindi, sulla valutazione delle esigenze cautelari; il principio del favor rei può rendere necessaria una riqualificazione più favorevole all'imputato.
- In caso di motivazione carente del giudice del riesame sull'esistenza di gravi indizi, la Corte annulla e rinvia per un nuovo giudizio: le esigenze cautelari vanno riconsiderate alla luce della nuova valutazione probatoria.
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