Sentenza del 10/07/2017 n. 1759 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Grava sull'A. F. che può fornirla anche con presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti e il coinvolgimento del contribuente cessionario in una frode carosello, nonostante la regolarità apparente della contabilità e della documentazione. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare sia gli elementi oggettivi della frode, come la natura di cartiera del cedente, l'assenza di una struttura operativa autonoma e il mancato versamento dell'IVA, sia la consapevolezza o connivenza del cessionario. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La decisione
La sentenza stabilisce che l'onere della prova grava inizialmente sull'Amministrazione finanziaria. Essa deve fornire elementi obiettivi idonei a far ritenere che un imprenditore onesto e mediamente esperto avrebbe dovuto riconoscere l'inesistenza sostanziale del contraente o la natura fraudolenta dell'operazione. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando di avere agito in buona fede e con l'ordinaria diligenza professionale. Il testo non indica l'esito concreto del singolo giudizio, ma enuncia il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 5313 del 17 marzo 2015.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione, ordinanza 17 marzo 2015, n. 5313
L'Amministrazione finanziaria deve provare gli elementi di fatto della frode e la connivenza nella frode da parte del cessionario, anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Una volta fornita tale prova, grava sul contribuente l'allegazione della prova contraria.
In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti o frodi carosello, la regolarità formale delle fatture e della contabilità non è sufficiente a escludere la responsabilità fiscale del cessionario. L'Amministrazione deve però dimostrare, con elementi concreti e presunzioni qualificate, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
Massime di principio
- La sola irregolarità o natura fraudolenta del cedente non dimostra automaticamente la responsabilità del cessionario: occorre provare anche il suo coinvolgimento consapevole o la sua colpevole ignoranza.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti; non sono sufficienti sospetti generici o la mera esistenza di rapporti commerciali con una società successivamente qualificata come cartiera.
- La regolarità formale della documentazione non garantisce da sola il diritto alla detrazione dell'IVA quando esistono elementi oggettivi che avrebbero dovuto insospettire un operatore diligente.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito una prova presuntiva qualificata della frode e della consapevolezza del cessionario, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato controlli e cautele ragionevoli nella scelta del contraente e nella gestione dell'operazione.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è normalmente rimessa al giudice di merito e dipende dalle circostanze concrete del rapporto commerciale.
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