Sentenza n. 1511/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 629, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano passata in giudicato, con la quale era stata disposta l'attribuzione della Carta docente per complessivi 1.500 euro. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: la procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica, non indicava il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio. La formula si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente. È stata inoltre esaminata la questione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., escludendosi la necessità di un ulteriore avviso poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio. La ricorrente non ha ottenuto neppure l'errore scusabile, non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve indicare gli elementi necessari a identificare la specifica controversia, comprese l'oggetto, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso quando esiste un contesto documentale unitario; tale eccezione non si applica, secondo il Collegio, alla procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale. L'allegazione telematica non dimostra né la piena consapevolezza della parte circa l'atto cui il mandato si riferisce né la anteriorità o contemporaneità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stata riconosciuta neppure la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; il ricorso era stato notificato dopo tale pronuncia. Il Collegio ha quindi escluso la possibilità di regolarizzazione della procura. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di una procura speciale idonea a individuare l'oggetto, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, poiché il difensore assente in camera di consiglio ha implicitamente rinunciato al contraddittorio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura al processo telematico, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, la consapevolezza della parte circa il contenuto dell'atto né la anteriorità della procura.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il combinato disposto non consente di sanare il difetto originario di procura speciale, poiché essa costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando erano disponibili parametri interpretativi e la parte ha scelto l'opzione processuale meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Rilevano perché il processo amministrativo prevede, in via generale, la difesa tecnica obbligatoria, giustificando l'esigenza di una procura speciale correttamente predisposta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario la cui esecuzione era stata richiesta.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficientemente puntuale la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è sufficiente.
- Quando il ricorso è nativo digitale e la procura è rilasciata su supporto cartaceo separato e allegata in copia informatica, la mera congiunzione telematica dei documenti non rende automaticamente valida una procura generica come procura apposta in calce al ricorso.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- Il difetto originario della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina applicabile era oggetto di indirizzi interpretativi già esistenti e la parte abbia adottato l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno di tali indirizzi non integra, di per sé, un'innovazione normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.
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