Cassazione Penale, Sentenza n. 41356/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vera e propria assenza motivazionale. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non espone passaggi logici e storici né attribuisce valore dimostrativo alle fonti, omettendo di motivare la revoca del beneficio e di decidere sull'istanza di continuazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (giudice dell'esecuzione competente).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena: il ricorrente denunciava inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 111 Cost., lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse fornito alcuna motivazione sulla revoca della sospensione né si fosse pronunciato sull'istanza difensiva di applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'inosservanza delle prescrizioni procedurali connesse alla forma e al contenuto del provvedimento contribuisce all'assenza motivazionale; l'articolo è richiamato nel contesto della nullità formale e dell'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 671, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la necessità che il giudice dell'esecuzione si pronunci sull'istanza di applicazione della disciplina della continuazione quando questa venga sollevata dalla difesa, valutandone gli effetti sulla decisione relativa ai benefici penitenziari.
art. 111 Cost.
Richiama il principio del giusto processo e l'obbligo di motivazione; la Corte ha affermato che la motivazione deve esporre i passaggi logici e l'apprezzamento degli elementi probatori, non potendo limitarsi a formule vuote.
Massime di principio
- La revoca di benefici (es. sospensione condizionale della pena) da parte del giudice dell'esecuzione richiede una motivazione chiara che espliciti i passaggi logici e l'attribuzione di valore alle fonti probatorie; l'assenza di tale motivazione determina l'annullamento del provvedimento.
- Quando la difesa chiede l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione deve esaminare e decidere esplicitamente su tale istanza, valutandone l'incidenza sui benefici concessi; il mancato esame costituisce vizio procedurale rilevante.
- La motivazione non è una mera formula: deve collegare i fatti alle norme e spiegare perché le prove portano alla decisione adottata; è necessario indicare, anche sinteticamente, il valore dimostrativo delle fonti utilizzate.
- In situazioni simili, il rimedio pratico è proporre impugnazione (anche in Cassazione) segnalando l'assenza di motivazione e il mancato esame di istanze rilevanti; il giudice di rinvio dovrà riesaminare il fascicolo e adeguatamente motivare la decisione.
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