Cassazione Penale, Sentenza n. 3476/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 300.000 per il reato di riciclaggio. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 325 e 321 c.p.p.) per presunta insussistenza dei requisiti per il sequestro reale e vizio di motivazione, in particolare: assenza di concreta individuazione del reato presupposto (si sarebbe trattato solo di un'ipotesi astratta di evasione fiscale riferita alla società Kristall Bleu del padre), mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra il reato contestato e la somma sequestrata (le somme potrebbero appartenere a terzi estranei) e motivazione apparente del G.I.P. basata su formule di stile e rinvii anziché su argomentazioni autonome.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi principali: (1) mancato interesse concreto e attuale del ricorrente all'impugnazione, poiché egli stesso, nelle dichiarazioni agli investigatori, aveva riferito che la somma era riconducibile alla società Kristall Bleu del padre, dunque non vantava interesse alla restituzione del denaro; (2) anche sul piano sostanziale il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione sufficiente sui gravi indizi di riciclaggio basandosi su dichiarazioni, sul quadro indiziario e sui precedenti del padre; in fase cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi e la possibilità di affermare l'esistenza del reato presupposto con prove logiche, senza necessità di accertamento giudiziale pieno. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Dispositivo sul sequestro preventivo reale; applicato per il sequestro della somma di denaro quale strumento o profitto presumibilmente riconducibile al reato di riciclaggio. In sede cautelare può fondarsi su gravi indizi e massime di comune esperienza senza accertamento definitivo del reato presupposto.
art. 325 cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali; limita i motivi in cassazione a profili di violazione di legge (es. mancanza assoluta o motivazione meramente apparente).
art. 322 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla legittimazione a proporre il riesame; la giurisprudenza richiede tuttavia che chi impugna abbia interesse concreto e attuale (es. interesse alla restituzione della cosa).
art. 606 cod. proc. pen.
Indica il motivo di ricorso per cassazione per contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione: tale doglianza non rientra tra le 'violazioni di legge' esperibili ai sensi di art. 325 c.p.p. contro provvedimenti cautelari reali.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per responsabilità processuale e il versamento di somme a titolo di ammenda; applicata qui per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) e relative modifiche procedurali; non incidono sul merito sostanziale del provvedimento cautelare.
Massime di principio
- Per impugnare un sequestro preventivo reale il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione, individuabile soprattutto nell'interesse alla restituzione della cosa; chi dichiara che il bene appartiene a terzi rischia l'inammissibilità per mancanza di interesse.
- In sede cautelare il giudice può ritenere sussistenti i presupposti del sequestro sulla base di gravi indizi e di prove logiche che rendano plausibile la provenienza illecita del denaro, senza la necessità di un accertamento giudiziale definitivo del reato presupposto.
- La mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente sono motivi impugnabili in cassazione contro i provvedimenti cautelari reali; la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della motivazione sono rimediabili tramite specifico motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 (lett. e)).
- Le dichiarazioni rese dall'indagato durante le indagini possono essere valutate dal giudice cautelare come elemento indiziario rilevante, e, se contraddicono il possesso esclusivo del bene, possono incidere sull'interesse ad impugnare.
- Quando si contesta la pertinenzialità di somme sequestrate è utile indicare elementi concreti di collegamento tra il bene e l'illecito (fonti del denaro, modalità di occultamento, precedenti connessi) per contrastare efficacemente la valutazione cautelare basata su indizi.
- L'impugnazione priva di specifica indicazione degli elementi di fatto e di diritto che colleghino il ricorrente alla proprietà o al diritto sulla cosa sottoposta a sequestro è a rischio di inammissibilità e di condanna per spese e ammende.
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