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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7570/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha disposto la revoca della sentenza n. 1632/2021 pronunciata da questa Sezione il 01/06/2021 in quanto intervenuta dopo il decesso dell'imputato. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/09/2019, rilevando che i reati sono estinti per morte dell'imputato e che la pronuncia è quindi priva di efficacia.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso era diretto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/9/2019 che confermava la condanna in primo grado per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il difensore ha comunicato che l'imputato è deceduto il 27/05/2021, prima della celebrazione dell'udienza di questa Corte (udienza del 01/06/2021). Il decesso determina l'estinzione del reato e, quindi, l'inesistenza giuridica della sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Cass. Pen., Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017 (Zagaria, Rv. 272372)

    Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017, dep. 2018, Zagaria, Rv. 272372

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la morte dell'imputato determina l'inesistenza giuridica della sentenza per estinzione del reato; ne consegue la revoca delle pronunce intervenute dopo il decesso e l'annullamento senza rinvio delle sentenze dei gradi precedenti.

  • Principio dell'estinzione del reato per morte dell'imputato

    Dal certificato di morte acquisito agli atti la Corte ha ricavato che l'azione penale si estingue con la morte del reo e che, pertanto, non può permanere una condanna penale nei suoi confronti; le pronunce successive al decesso devono essere revocate e le condanne annullate senza rinvio.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e fa venir meno l'oggetto dell'azione penale: le sentenze penali pronunciate dopo il decesso devono essere revocate e le pronunce dei gradi precedenti annullate senza rinvio.
  • Se il decesso interviene prima della decisione definitiva (anche prima dell'udienza di Cassazione), il difensore deve informare il giudice e produrre il certificato di morte, che comporta la cessazione del procedimento penale.
  • La revoca da parte della Corte di Cassazione può essere disposta quando risulti che la pronuncia è stata resa dopo il decesso dell'imputato; conseguentemente non si procede al rinvio per un nuovo giudizio.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità serve a uniformare l'interpretazione: la regola è sostanziale (estinzione del reato) e si applica indipendentemente dal grado di giudizio in cui si trova il procedimento, purché il decesso sia anteriore alla pronuncia.
  • In casi simili è necessario acquisire documentazione certa (certificato di morte) e valutare tempestivamente l'eventuale richiesta di revoca/annullamento; gli effetti penali cessano, mentre eventuali profili civili o patrimoniali possono richiedere valutazioni autonome.

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