Cassazione Penale, Sentenza n. 7570/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la revoca della sentenza n. 1632/2021 pronunciata da questa Sezione il 01/06/2021 in quanto intervenuta dopo il decesso dell'imputato. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/09/2019, rilevando che i reati sono estinti per morte dell'imputato e che la pronuncia è quindi priva di efficacia.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era diretto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/9/2019 che confermava la condanna in primo grado per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il difensore ha comunicato che l'imputato è deceduto il 27/05/2021, prima della celebrazione dell'udienza di questa Corte (udienza del 01/06/2021). Il decesso determina l'estinzione del reato e, quindi, l'inesistenza giuridica della sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Cass. Pen., Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017 (Zagaria, Rv. 272372)
Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017, dep. 2018, Zagaria, Rv. 272372
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la morte dell'imputato determina l'inesistenza giuridica della sentenza per estinzione del reato; ne consegue la revoca delle pronunce intervenute dopo il decesso e l'annullamento senza rinvio delle sentenze dei gradi precedenti.
Principio dell'estinzione del reato per morte dell'imputato
Dal certificato di morte acquisito agli atti la Corte ha ricavato che l'azione penale si estingue con la morte del reo e che, pertanto, non può permanere una condanna penale nei suoi confronti; le pronunce successive al decesso devono essere revocate e le condanne annullate senza rinvio.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e fa venir meno l'oggetto dell'azione penale: le sentenze penali pronunciate dopo il decesso devono essere revocate e le pronunce dei gradi precedenti annullate senza rinvio.
- Se il decesso interviene prima della decisione definitiva (anche prima dell'udienza di Cassazione), il difensore deve informare il giudice e produrre il certificato di morte, che comporta la cessazione del procedimento penale.
- La revoca da parte della Corte di Cassazione può essere disposta quando risulti che la pronuncia è stata resa dopo il decesso dell'imputato; conseguentemente non si procede al rinvio per un nuovo giudizio.
- Il richiamo a precedenti di legittimità serve a uniformare l'interpretazione: la regola è sostanziale (estinzione del reato) e si applica indipendentemente dal grado di giudizio in cui si trova il procedimento, purché il decesso sia anteriore alla pronuncia.
- In casi simili è necessario acquisire documentazione certa (certificato di morte) e valutare tempestivamente l'eventuale richiesta di revoca/annullamento; gli effetti penali cessano, mentre eventuali profili civili o patrimoniali possono richiedere valutazioni autonome.
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