Sentenza n. 12/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4280/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.10.2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza n. 4280/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero di emettere la carta del docente in favore dei ricorrenti e di accreditarvi, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, complessivi importi individuali pari rispettivamente a € 1.500, € 2.000, € 1.500 e € 3.000, oltre agli interessi maturati. I ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati i presupposti previsti dall’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione dotato di adeguata competenza, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso. Il TAR ha ritenuto che l’incarico di ausiliario del giudice sia obbligatorio e non possa essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione. Ha inoltre precisato le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario tramite PAT. Le spese, liquidate in € 1.403 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale non spontaneamente eseguito dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non è stata spontaneamente eseguita da un’amministrazione e sono decorsi i termini legalmente previsti per l’adempimento, il beneficiario può ottenere dal giudice amministrativo l’ordine di puntuale e completa esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a ottemperanze relative a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle originariamente contemplate dalla disciplina speciale.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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