Cassazione Civile, Ordinanza n. 22831/2024 del 13/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti vantati da una casa di cura nei confronti di una ASL, per prestazioni sanitarie rese a pazienti extraregionali. In primo grado il decreto era stato revocato ma la ASL era stata comunque condannata al pagamento di una parte del credito; in appello la condanna era stata ridotta perché la Corte territoriale aveva escluso la debenza di una quota relativa a prestazioni rese nell’anno 2004 su posti letto autorizzati ma non accreditati, ritenendo mancante un valido titolo negoziale o autorizzatorio per quell’anno. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme processuali sulle contestazioni e dell’articolazione delle difese, sostenendo che la ASL non potesse introdurre solo in appello l’eccezione sulla limitazione temporale dell’accordo del 23.10.2003 e che tale eccezione dovesse considerarsi nuova e inammissibile; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’atto amministrativo, lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato il verbale di intesa del 23.10.2003 alla luce della delibera regionale del 17.7.2003, attribuendogli efficacia limitata al solo 2003 e negando che l’accordo potesse valere anche per il 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto che la Corte d’appello avesse qualificato come mera difesa, e quindi proponibile anche in appello, la contestazione sulla mancanza e/o sulla portata del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque infondato il secondo motivo, osservando che la censura si risolveva nella contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; ha aggiunto che, nel caso concreto, la delibera regionale poteva essere valorizzata perché espressamente richiamata nel verbale di intesa, così entrando a far parte del testo negoziale interpretato dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle difese e delle contestazioni, ma non ritenuto violato dalla decisione di merito
art. 167 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’onere di specifica contestazione e la tardività di una difesa introdotta in appello
art. 183 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente quale parametro processuale sulle difese nel giudizio di primo grado
art. 345 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità in appello di una nuova eccezione; la Corte ha però ritenuto la contestazione una mera difesa
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati come canoni di interpretazione contrattuale; la Corte afferma che la censura è ammissibile solo se specificamente ancorata ai canoni violati e non come mera diversa lettura del contratto
art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamato per affermare che gli accordi contrattuali con la pubblica amministrazione in materia sanitaria non possono perfezionarsi per facta concludentia
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
richiamati per ribadire che i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità
art. 1441 c.c.
richiamato nel passaggio sulla regola per cui l’annullabilità del contratto per vizi del procedimento di formazione della volontà dell’ente è deducibile solo dall’ente stesso
art. 1442 c.c.
richiamato nel medesimo contesto sull’eccezione/azione di annullamento riservata all’ente pubblico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 4 d.lgs. n. 231/2002
richiamato come base per la decorrenza degli interessi di mora sulla somma riconosciuta
art. 5 d.lgs. n. 231/2002
richiamato come base per la misura degli interessi di mora sulla somma riconosciuta
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contratti con la pubblica amministrazione, la contestazione del contenuto e della portata del titolo negoziale può integrare una mera difesa e, come tale, essere dedotta anche in appello, se non introduce un fatto nuovo ma si limita a contestare il fondamento della pretesa creditoria.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. è inammissibile quando si risolve nella sola contrapposizione di una interpretazione alternativa a quella accolta dal giudice di merito; il ricorrente deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo.
- L’interpretazione di un contratto o di un atto amministrativo non normativo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione illogica/insufficiente.
- Negli accordi di diritto privato stipulati da enti pubblici, gli atti amministrativi richiamati espressamente nel testo negoziale possono concorrere all’interpretazione del contratto, perché il richiamo per relationem li inserisce nel contenuto dell’accordo.
- I contratti con la pubblica amministrazione devono rispettare la forma scritta e non possono formarsi validamente per facta concludentia; in difetto, il rapporto negoziale è nullo.
- La contestazione della mancanza di un contratto necessario o della sua durata può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio quando la validità del titolo è presupposto della domanda di pagamento.
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