Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22831/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti vantati da una casa di cura nei confronti di una ASL, per prestazioni sanitarie rese a pazienti extraregionali. In primo grado il decreto era stato revocato ma la ASL era stata comunque condannata al pagamento di una parte del credito; in appello la condanna era stata ridotta perché la Corte territoriale aveva escluso la debenza di una quota relativa a prestazioni rese nell’anno 2004 su posti letto autorizzati ma non accreditati, ritenendo mancante un valido titolo negoziale o autorizzatorio per quell’anno. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme processuali sulle contestazioni e dell’articolazione delle difese, sostenendo che la ASL non potesse introdurre solo in appello l’eccezione sulla limitazione temporale dell’accordo del 23.10.2003 e che tale eccezione dovesse considerarsi nuova e inammissibile; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’atto amministrativo, lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato il verbale di intesa del 23.10.2003 alla luce della delibera regionale del 17.7.2003, attribuendogli efficacia limitata al solo 2003 e negando che l’accordo potesse valere anche per il 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto che la Corte d’appello avesse qualificato come mera difesa, e quindi proponibile anche in appello, la contestazione sulla mancanza e/o sulla portata del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque infondato il secondo motivo, osservando che la censura si risolveva nella contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; ha aggiunto che, nel caso concreto, la delibera regionale poteva essere valorizzata perché espressamente richiamata nel verbale di intesa, così entrando a far parte del testo negoziale interpretato dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle difese e delle contestazioni, ma non ritenuto violato dalla decisione di merito

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’onere di specifica contestazione e la tardività di una difesa introdotta in appello

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro processuale sulle difese nel giudizio di primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità in appello di una nuova eccezione; la Corte ha però ritenuto la contestazione una mera difesa

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come canoni di interpretazione contrattuale; la Corte afferma che la censura è ammissibile solo se specificamente ancorata ai canoni violati e non come mera diversa lettura del contratto

  • art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per affermare che gli accordi contrattuali con la pubblica amministrazione in materia sanitaria non possono perfezionarsi per facta concludentia

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamati per ribadire che i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità

  • art. 1441 c.c.

    richiamato nel passaggio sulla regola per cui l’annullabilità del contratto per vizi del procedimento di formazione della volontà dell’ente è deducibile solo dall’ente stesso

  • art. 1442 c.c.

    richiamato nel medesimo contesto sull’eccezione/azione di annullamento riservata all’ente pubblico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    richiamato come base per la decorrenza degli interessi di mora sulla somma riconosciuta

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    richiamato come base per la misura degli interessi di mora sulla somma riconosciuta

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contratti con la pubblica amministrazione, la contestazione del contenuto e della portata del titolo negoziale può integrare una mera difesa e, come tale, essere dedotta anche in appello, se non introduce un fatto nuovo ma si limita a contestare il fondamento della pretesa creditoria.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. è inammissibile quando si risolve nella sola contrapposizione di una interpretazione alternativa a quella accolta dal giudice di merito; il ricorrente deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo.
  • L’interpretazione di un contratto o di un atto amministrativo non normativo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione illogica/insufficiente.
  • Negli accordi di diritto privato stipulati da enti pubblici, gli atti amministrativi richiamati espressamente nel testo negoziale possono concorrere all’interpretazione del contratto, perché il richiamo per relationem li inserisce nel contenuto dell’accordo.
  • I contratti con la pubblica amministrazione devono rispettare la forma scritta e non possono formarsi validamente per facta concludentia; in difetto, il rapporto negoziale è nullo.
  • La contestazione della mancanza di un contratto necessario o della sua durata può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio quando la validità del titolo è presupposto della domanda di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.