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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04877/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento sottostanti. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che le cartelle fossero state regolarmente notificate e che, quindi, mancasse interesse a un autonomo accertamento negativo del credito. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti di riscossione, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso le relate di notifica con la distinta cartolina di ricevimento e avesse erroneamente reputato provata la regolarità della notifica, pur in assenza di prova del ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. Ha inoltre contestato la qualificazione della domanda come mera azione di accertamento negativo del credito erariale, ribadendo che egli aveva invece impugnato le cartelle per omessa o invalida notifica. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta decadenza e prescrizione dei carichi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice d'appello aveva errato sia nel perimetrare l'oggetto del giudizio sia nel ritenere provata la notifica delle cartelle, perché la prova della sola spedizione della raccomandata informativa non basta senza il suo ricevimento quando la notifica avvenga ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; ha quindi cassato la sentenza con rinvio, dichiarando assorbito il secondo motivo. Il giudice di rinvio dovrà verificare se le cartelle risultassero comunque conosciute dal contribuente in epoca anteriore alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai fini della tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione. Il rinvio dovrà riesaminare se le cartelle siano state validamente notificate e, in ogni caso, se il contribuente ne avesse avuto conoscenza in un momento precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente valutazione della tempestività dell'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    la documentazione in copia prodotta dalla parte può valere come prova solo se non sia specificamente e adeguatamente disconosciuta

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione

  • art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari

  • art. 140 c.p.c.

    in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica richiede prova non solo della spedizione ma anche del ricevimento della raccomandata informativa

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati in tema di impugnabilità degli atti della riscossione e termini di impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia su decadenza e prescrizione

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    menzionato incidentalmente come disposizione sulle eccezioni all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • Cass. n. 22946/2016

    "L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate"

    principio richiamato dal giudice d'appello, ma ritenuto non correttamente applicato al caso concreto perché il contribuente aveva impugnato le cartelle e non soltanto l'estratto di ruolo

  • Cass. n. 25351/2020

    richiamata per affermare che la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede prova del ricevimento della raccomandata informativa

  • Cass., Sez. Un., n. 26283/2022

    citata solo incidentalmente in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo

Massime di principio

  • Quando il contribuente impugna le cartelle di pagamento presupposte a un atto della riscossione, il giudice deve verificare specificamente la validità e il perfezionamento delle notifiche delle cartelle, senza degradare automaticamente la domanda a mera azione di accertamento negativo del credito.
  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., l'agente della riscossione deve provare non solo l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma anche il suo ricevimento; la sola prova della spedizione non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione.
  • La documentazione prodotta in copia può essere utilizzata come prova soltanto se non sia stato validamente e specificamente disconosciuto il suo contenuto ex art. 2719 c.c., ma il giudice deve comunque verificare se essa dimostri davvero tutti gli adempimenti notificatori richiesti dalla legge.
  • L'inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnazione del ruolo o dell'estratto di ruolo presuppone che l'oggetto del ricorso sia effettivamente limitato a tale atto e che le cartelle risultino regolarmente notificate; se invece sono contestate le cartelle stesse per omessa o invalida notifica, l'oggetto dell'accertamento è diverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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