Cassazione Penale, Ordinanza n. 33364/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Roma, resa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di due precedenti sentenze di condanna. Con un unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente accertato gli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso. La Corte di cassazione rilevava però che la motivazione dell'ordinanza impugnata era specifica e coerente: il giudice dell'esecuzione aveva valutato gli elementi desumibili dalle sentenze di cognizione, escludendo la prova di un originario programma criminoso comune. In particolare, una condotta riguardava la cessione di 40 grammi di cocaina in concorso con alcuni soggetti, mentre la successiva riguardava l'adesione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commessa in tempi diversi e con altri partecipi. Secondo la Corte, l'unico dato comune era la vicinanza temporale, insufficiente da sola a dimostrare la continuazione; il ricorso, quindi, mirava in sostanza a una rivalutazione di merito non consentita e a prospettare una carenza motivazionale insussistente.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede la prova dell'unico disegno criminoso e non può essere applicato sulla base della sola vicinanza temporale o dell'omogeneità delle condotte.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata abbia fornito motivazione specifica, логica e coerente sugli elementi rilevanti.
art. 81 c.p.
la continuazione presuppone un preordinato disegno criminoso unico; non è sufficiente la mera sequenza cronologica dei fatti o l'identità del bene giuridico tutelato.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
richiamato quale titolo del secondo fatto di reato, consistente nell'adesione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio esecutivo sulla continuazione, l'onere di dimostrare l'unicità del disegno criminoso grava su chi la richiede; il giudice deve verificare la presenza di elementi specifici e significativi, non meri indici generici.
- La mera prossimità temporale tra più reati, l'omogeneità del tipo di condotta o la comune natura dei beni giuridici lesi non bastano, da soli, a integrare la continuazione.
- Se il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo puntuale e non illogico sull'assenza di un unico programma criminoso, il ricorso per cassazione che denunci vizio motivazionale tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile.
- Il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato quanto al trattamento sanzionatorio; perciò non può essere fondato sul mero dubbio circa l'esistenza dell'unico disegno criminoso.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p. non consente di sovvertire valutazioni di fatto già sorrette da argomentazioni logiche e complete.
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