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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-654/21

Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 giugno 2022. — Eurecna SpA contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – FES – Contratto “Territorial Strategies for Innovation (TSI)” – Indagine dell’OLAF – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) – Atto non impugnabile – Irricevibilità. — Causa T-654/21

Giurisprudenza europea62021TO0654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Eurecna SpA contro la decisione della Commissione di inserirla nel sistema EDES. Ha ritenuto che tale iscrizione sia un atto preparatorio privo di effetti giuridici vincolanti immediati e che non modifichi, di per sé, la situazione giuridica della società. La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza Epsilon International e distingue l’EDES dall’esclusione automatica prevista dal regolamento finanziario.

Ricorso di annullamento contro l’inserimento nel sistema EDES: il Tribunale stabilisce che l’iscrizione, di per sé, non è un atto impugnabile perché non produce effetti giuridici vincolanti immediati.

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione, adottata ai sensi degli articoli 135 e 142 del regolamento finanziario 2018/1046, di inserire una persona giuridica nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) costituisca un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE, ossia un atto idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti che modifichino in modo rilevante la situazione giuridica dell’interessata.

Principio di diritto

L’inserimento di un operatore nella banca dati EDES, disposto ai sensi degli articoli 135 e 142 del regolamento finanziario 2018/1046, non costituisce di per sé un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché ha natura preparatoria e serve solo a consentire verifiche da parte degli ordinatori competenti; esso non comporta automaticamente esclusione, sanzione o altra modifica immediata e rilevante della situazione giuridica dell’interessato. Solo l’eventuale successiva decisione dell’ordinatore, adottata a seguito delle verifiche, può produrre effetti giuridici vincolanti e quindi essere contestata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 135 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 167, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Inserimento nel sistema EDES e irricevibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Eurecna SpA contro la decisione della Commissione del 28 luglio 2021 di iscriverla nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES). Il Tribunale, Nona Sezione, decide in sede di eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Fatti e procedimento principale

Eurecna SpA aveva stipulato, quale società coordinatrice, un contratto di servizi finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES) con l’OCTA per il progetto "Territorial Strategies for Innovation (TSI)". In seguito a contestazioni relative a compensi non pagati a un Team Leader e a possibili irregolarità nell’esecuzione del contratto, l’OCTA e poi la Commissione avviarono verifiche, con il coinvolgimento di un revisore indipendente e dell’OLAF.

Dalla relazione finale del revisore indipendente emerse l’inammissibilità di EUR 504 434,68 per assenza di documentazione giustificativa, diarie eccessive e altre irregolarità di fatturazione. L’OLAF chiuse poi l’indagine e trasmise la relazione alla Procura di Venezia e alla DG competente della Commissione, raccomandando, tra l’altro, il recupero delle somme e l’inserimento della società nell’EDES. La Commissione comunicò quindi alla ricorrente l’iscrizione nella banca dati EDES.

Domanda della ricorrente e difese della Commissione

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione EDES e la condanna alle spese, nonché un ordine di produzione della relazione OLAF e dei relativi allegati. La Commissione eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la decisione impugnata non fosse un atto lesivo ai sensi dell’articolo 263 TFUE perché non produceva effetti giuridici nei confronti della ricorrente.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, sui ricorsi di annullamento;
  • gli articoli 135 e 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, relativi al sistema EDES e alla banca dati centralizzata;
  • l’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, per decidere sull’irricevibilità senza esame del merito;
  • l’articolo 134 del regolamento di procedura, sulle spese.

Ai fini del merito della ricevibilità, viene anche evocato l’articolo 167, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità

Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente modificandone in modo rilevante la situazione giuridica. Gli atti meramente interni o preparatori non sono, invece, impugnabili.

Riprendendo e applicando la sentenza Epsilon International/Commissione, il Tribunale osserva che l’inserimento in EDES serve a consentire agli ordinatori competenti di effettuare verifiche sulle procedure in corso e sui contratti esistenti. Tale inserimento non comporta automaticamente esclusione, sanzione o altra misura vincolante; l’eventuale effetto giuridico discende solo dalla successiva valutazione dell’ordinatore responsabile.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva inoltre che:

  • la sospensione del contratto era già stata disposta prima dell’iscrizione in EDES, sulla base del contratto stesso;
  • la ricorrente poteva comunque partecipare a nuove gare o procedure di aggiudicazione;
  • la procedura di recupero delle somme inammissibili era già stata avviata prima dell’inserimento in EDES ed era fondata su un’autonoma decisione dell’ordinatore e sulle clausole contrattuali.

Distinzione tra EDES ed esclusione

Il Tribunale sottolinea che l’EDES non va confuso con l’esclusione prevista dal regolamento finanziario. L’esclusione produce conseguenze automatiche sulla possibilità di partecipare a gare o inviti a presentare proposte; l’inserimento in EDES, invece, ha natura meramente informativa e preparatoria, in attesa di ulteriori verifiche. Per questo non determina, di per sé, una modifica rilevante della situazione giuridica dell’impresa interessata.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie l’eccezione della Commissione e respinge il ricorso in quanto irricevibile. Di conseguenza, non esamina la richiesta di produzione della relazione OLAF e degli allegati. La Eurecna SpA viene inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

L’iscrizione di un operatore nella banca dati EDES ai sensi degli articoli 135 e 142 del regolamento finanziario 2018/1046 è un atto preparatorio non impugnabile ex articolo 263 TFUE, salvo che sia seguita da una decisione ulteriore che produca effetti giuridici vincolanti e immediati nei confronti dell’interessato.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciregole finanziarie dell’unioneesclusione e individuazione precocecontrolli antifrodericevibilità del ricorso

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