Sentenza del 04/02/2015 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Rideterminazione sintetica del reddito - Elementi indicativi di capacità contributiva - Rinvio al Decreto Ministeriale - Legittimità costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione anteriore alle modifiche del D.L. n. 78/2010, sostenendo che il rinvio a un decreto ministeriale per l'individuazione degli elementi indicativi della capacità contributiva violasse l'art. 23 Cost., in materia di riserva di legge, e l'art. 53 Cost., perché consentisse una determinazione presuntiva del reddito non sufficientemente collegata alla reale capacità contributiva.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La disposizione è stata ritenuta compatibile con l'art. 23 Cost., poiché in materia tributaria opera una riserva di legge relativa, che consente alla normativa primaria di demandare a un atto amministrativo la specificazione tecnica degli elementi rilevanti. È stata inoltre ritenuta compatibile con l'art. 53 Cost., perché la ricostruzione sintetica deve fondarsi su elementi rigorosamente dimostrati e idonei a rappresentare una fonte attendibile di capacità contributiva, restando comunque garantita al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
La norma consentiva la rideterminazione sintetica del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva individuati anche mediante decreto ministeriale.
Art. 23 della Costituzione
La disposizione non è stata ritenuta violata, poiché la riserva di legge in materia tributaria è relativa e ammette che gli aspetti tecnici della disciplina siano specificati da fonti subordinate, purché siano rispettati i criteri fissati dalla legge.
Art. 53 della Costituzione
La disposizione non è stata ritenuta violata, poiché l'accertamento sintetico deve collegarsi a elementi concretamente dimostrati e attendibili della capacità contributiva e consente al contribuente di fornire prova contraria.
D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010
Il provvedimento ha successivamente modificato la disciplina dell'accertamento sintetico, mentre la questione esaminata riguardava il testo previgente.
Massime di principio
- In materia tributaria, una norma primaria può demandare a un decreto ministeriale l'individuazione tecnica degli elementi utilizzabili per l'accertamento, purché stabilisca la cornice e i criteri essenziali della disciplina.
- L'accertamento sintetico non è automaticamente illegittimo perché fondato su presunzioni: le presunzioni devono però derivare da elementi concreti, dimostrati e idonei a rappresentare la capacità contributiva effettiva.
- Il contribuente deve poter contestare gli elementi presuntivi e fornire una prova contraria; l'Amministrazione non può fondare la pretesa su meri indici astratti o privi di adeguato collegamento con il reddito.
- La verifica di legittimità costituzionale riguarda la struttura generale della disciplina e non esclude che, nel singolo caso, l'accertamento possa essere annullato se gli elementi utilizzati sono insufficienti, inattendibili o non adeguatamente motivati.
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