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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Rideterminazione sintetica del reddito - Elementi indicativi di capacità contributiva - Rinvio al Decreto Ministeriale - Legittimità costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione anteriore alle modifiche del D.L. n. 78/2010, sostenendo che il rinvio a un decreto ministeriale per l'individuazione degli elementi indicativi della capacità contributiva violasse l'art. 23 Cost., in materia di riserva di legge, e l'art. 53 Cost., perché consentisse una determinazione presuntiva del reddito non sufficientemente collegata alla reale capacità contributiva.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La disposizione è stata ritenuta compatibile con l'art. 23 Cost., poiché in materia tributaria opera una riserva di legge relativa, che consente alla normativa primaria di demandare a un atto amministrativo la specificazione tecnica degli elementi rilevanti. È stata inoltre ritenuta compatibile con l'art. 53 Cost., perché la ricostruzione sintetica deve fondarsi su elementi rigorosamente dimostrati e idonei a rappresentare una fonte attendibile di capacità contributiva, restando comunque garantita al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    La norma consentiva la rideterminazione sintetica del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva individuati anche mediante decreto ministeriale.

  • Art. 23 della Costituzione

    La disposizione non è stata ritenuta violata, poiché la riserva di legge in materia tributaria è relativa e ammette che gli aspetti tecnici della disciplina siano specificati da fonti subordinate, purché siano rispettati i criteri fissati dalla legge.

  • Art. 53 della Costituzione

    La disposizione non è stata ritenuta violata, poiché l'accertamento sintetico deve collegarsi a elementi concretamente dimostrati e attendibili della capacità contributiva e consente al contribuente di fornire prova contraria.

  • D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010

    Il provvedimento ha successivamente modificato la disciplina dell'accertamento sintetico, mentre la questione esaminata riguardava il testo previgente.

Massime di principio

  • In materia tributaria, una norma primaria può demandare a un decreto ministeriale l'individuazione tecnica degli elementi utilizzabili per l'accertamento, purché stabilisca la cornice e i criteri essenziali della disciplina.
  • L'accertamento sintetico non è automaticamente illegittimo perché fondato su presunzioni: le presunzioni devono però derivare da elementi concreti, dimostrati e idonei a rappresentare la capacità contributiva effettiva.
  • Il contribuente deve poter contestare gli elementi presuntivi e fornire una prova contraria; l'Amministrazione non può fondare la pretesa su meri indici astratti o privi di adeguato collegamento con il reddito.
  • La verifica di legittimità costituzionale riguarda la struttura generale della disciplina e non esclude che, nel singolo caso, l'accertamento possa essere annullato se gli elementi utilizzati sono insufficienti, inattendibili o non adeguatamente motivati.

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