Sentenza n. 876/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 382/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.01.2025 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 382/2025, relativa al pagamento della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 977,76 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese legali. Il titolo era stato notificato il 28 gennaio 2025, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. È stato chiesto di ordinare al Ministero il pagamento, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, poiché l'ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito e l'importo deve essere determinato in base al giudicato, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza della creditrice e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti dell'Amministrazione statale.
artt. 1282 e seguenti c.c.
parametri costituiti dal titolo e dalla legge
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni del codice civile applicabili; i conteggi della parte non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
distrazione a favore del difensore antistatario
Le spese liquidate possono essere distratte a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Disposizioni richiamate per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione il pagamento di somme di denaro, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Prima di proporre l'azione di recupero coattivo nei confronti dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati, ma l'importo indicato dal creditore non è definitivamente vincolante: capitale residuo e interessi devono essere ricalcolati in base al giudicato, alla legge e agli adempimenti parziali intervenuti.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle funzioni a un'apposita istanza del creditore.
- Le spese di un giudizio di ottemperanza reso necessario dall'inadempimento già sussistente al momento della proposizione del ricorso gravano sull'amministrazione inadempiente; l'attività del commissario ad acta non comporta compenso quando rientra nei suoi compiti istituzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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