Sentenza n. 1867/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara e successiva aggiudicazione a un altro operatore economico della fornitura triennale di dispositivi medici per radiologia interventistica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta telematica e la successiva aggiudicazione, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica mediante riammissione e subentro. L'esclusione era stata disposta perché l'offerta proponeva un iniettore a siringa anziché a tecnologia peristaltica, spike non monouso sterile e privo del kit pompa a bassa pressione richiesto dal capitolato. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della lex specialis, degli artt. 71 e 79 e dell'Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, dei principi di risultato, tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione, ragionevolezza e proporzionalità, nonché dell'art. 3 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che i prodotti offerti fossero funzionalmente equivalenti a quelli richiesti. Con il secondo motivo è stata contestata la legittimità del capitolato, ritenuto modellato sulle caratteristiche dei prodotti di uno specifico operatore economico, per mancata applicazione del principio di equivalenza. L'amministrazione e la controinteressata hanno eccepito la tardività della contestazione della lex specialis e la carenza di interesse della concorrente esclusa, sostenendo inoltre la legittimità della scelta della tecnologia peristaltica e la non equivalenza delle soluzioni offerte.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale della Salute per carenza di legittimazione passiva, poiché gli atti impugnati provenivano esclusivamente dall'ASP di Ragusa e le amministrazioni regionali non avevano competenza nella vicenda. Ha dichiarato irricevibili per tardività le censure rivolte direttamente contro il capitolato e contro le prescrizioni tecniche ritenute modellate sui prodotti di un determinato operatore. Tali prescrizioni erano immediatamente escludenti, perché la configurazione unitaria del lotto, articolato in sub-lotti non scindibili, e la previsione di tecnologia peristaltica, spike monouso sterili, tubi monopaziente e kit pompa a bassa pressione rendevano percepibile sin dalla pubblicazione della gara l'impossibilità di formulare un'offerta conforme per l'operatore interessato. Nel merito, il ricorso è stato comunque ritenuto infondato. Il principio di equivalenza consente soluzioni tecniche alternative quando siano sostanzialmente e funzionalmente idonee a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, ma non può superare requisiti minimi obbligatori che definiscono le caratteristiche essenziali e indefettibili della fornitura. Nel caso concreto, tecnologia peristaltica, spike monouso sterili e kit pompa a bassa pressione costituivano requisiti strutturali, non meri risultati funzionali conseguibili mediante configurazioni alternative. L'ammissione dell'offerta della ricorrente avrebbe modificato l'oggetto dell'appalto, integrando una difformità oggettiva non sanabile attraverso l'equivalenza. Il ricorso è stato quindi respinto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di complessivi 6.000 euro di spese, da dividersi tra ASP di Ragusa, aggiudicataria e interveniente ad opponendum; spese compensate nei rapporti con l'amministrazione regionale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Consente soluzioni tecniche alternative idonee a soddisfare in modo equivalente le esigenze della stazione appaltante, ma non permette di derogare a requisiti minimi strutturali che definiscono l'identità della prestazione.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale disciplina delle specifiche tecniche della gara.
art. 10 d.lgs. 36/2023
principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
È stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto legittima l'esclusione per difformità dai requisiti tecnici minimi della fornitura.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato con riferimento all'obbligo di motivazione, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente giustificata l'esclusione sulla base delle difformità dell'offerta.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento di esclusione è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi.
art. 68 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale precedente disciplina del principio di equivalenza, per ribadire che esso non opera rispetto a requisiti tecnici minimi obbligatori identificativi delle caratteristiche essenziali della prestazione.
art. 42, par. 6, direttiva 2014/24/UE
Individuata quale fonte europea del principio di equivalenza, volto a evitare che le specifiche tecniche restringano irragionevolmente la concorrenza.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il principio di equivalenza consente l'offerta di soluzioni tecniche diverse da quelle descritte dalla lex specialis quando esse dimostrino una sostanziale e funzionale corrispondenza rispetto alle esigenze della stazione appaltante.
- Il principio di equivalenza non può essere utilizzato per superare la difformità dell'offerta rispetto a requisiti tecnici minimi strutturali e obbligatori che definiscono le caratteristiche essenziali e l'identità stessa della prestazione richiesta; l'ammissione di un prodotto radicalmente diverso determinerebbe una modifica dell'oggetto dell'appalto.
- La distinzione tra requisiti tecnici minimi strutturali e requisiti minimi funzionali è decisiva: l'equivalenza può essere valutata per questi ultimi, quando la lex specialis individui risultati prestazionali conseguibili con configurazioni alternative, ma non per caratteristiche strutturali indefettibili della fornitura.
- Sono immediatamente escludenti, e devono essere impugnate entro il termine decorrente dalla pubblicazione della lex specialis, le clausole che, per requisiti eccessivamente stringenti o per la configurazione unitaria e non frazionabile della prestazione, rendano ab origine impossibile per un operatore formulare un'offerta conforme.
- Le clausole meramente penalizzanti, che incidono soltanto sull'esito della selezione senza impedire in radice la partecipazione o la formulazione dell'offerta, possono invece essere impugnate insieme agli atti applicativi.
- Quando l'offerta non rispetta requisiti tecnici minimi strutturali chiaramente previsti dalla lex specialis, l'esclusione è legittima anche se il concorrente prospetta una maggiore o equivalente efficienza della tecnologia offerta.
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