Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 19184/2023, pubblicata in data 2/2/2024.

Giustizia amministrativa202504939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il giudice ha rilevato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli, limitatamente alla posizione della ricorrente. L’ordine non comprende la parte relativa alle spese del giudizio definito dal giudice del lavoro, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito, non aveva proposto il giudizio di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivare dopo la scadenza del termine assegnato e la comunicazione della perdurante inerzia. Il compenso del Commissario è stato determinato in euro 500,00, se concretamente dovuto, a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne aveva fatto richiesta.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lettera e)

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e disporre una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, cui l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’adempimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il giudizio di ottemperanza promosso dall’avente diritto non si estende automaticamente alle spese liquidate in favore del difensore antistatario, quando quest’ultimo, titolare di un autonomo titolo di credito, non abbia proposto il ricorso.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente; il compenso del Commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione obbligata e liquidato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.