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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di aggiudicazione dell'accordo quadro quadriennale per la manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS, Lotto 12 Sicilia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 70,940 punti rispetto ai 72,011 punti del RTI aggiudicatario, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: 1) la mancata sottoscrizione, da parte della mandataria del RTI, della relazione tecnica e di alcuni allegati tecnici, con conseguente necessità di esclusione; 2) l'illegittima attribuzione dei punteggi relativi agli allegati non sottoscritti; 3) la mancata produzione della dichiarazione del produttore del sistema di monitoraggio dei corpi illuminanti; 4) l'inadeguatezza del contratto di avvalimento premiale, per l'omessa indicazione delle dotazioni tecniche e strumentali messe a disposizione dall'ausiliaria; 5) l'omessa produzione dell'organigramma tecnico-operativo e della scheda dei professionisti; 6) l'illegittima attribuzione di zero punti alla ricorrente per la mancata allegazione delle certificazioni informative richieste dal sub-criterio B.4.1, lett. b), sostenendo che fosse sufficiente un'autodichiarazione o che la carenza fosse sanabile mediante chiarimenti o soccorso istruttorio. Il RTI aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'illegittima mancata esclusione della ricorrente per informazioni non veritiere sulle certificazioni, per l'erroneo ricorso al soccorso istruttorio in relazione ai giustificativi dei costi di sicurezza aziendali e per l'indebita attribuzione di 1,2 punti al sub-criterio B.5.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che la mancata sottoscrizione di alcuni allegati all'offerta tecnica non imponesse l'esclusione, poiché la gara si è svolta su piattaforma telematica idonea a garantire l'imputabilità, la tracciabilità e l'immodificabilità dell'offerta; inoltre, il disciplinare prevedeva espressamente la sottoscrizione a pena di esclusione per l'offerta economica, ma non per quella tecnica. In applicazione dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e del favor partecipationis, il vizio formale è stato ritenuto superabile quando non determini incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto dell'offerta. Il terzo motivo è stato respinto perché il prodotto offerto comprendeva in un'unica fornitura sia il corpo illuminante sia il sistema di monitoraggio, sicché era sufficiente la dichiarazione del relativo fornitore. Il quarto motivo è stato respinto: l'avvalimento premiale è in linea generale ammissibile ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 e, nella fattispecie, il contratto individuava le certificazioni e la risorsa umana del titolare, mentre il riferimento alle dotazioni tecniche, umane e strumentali risultava ricavabile dai contenuti delle certificazioni, senza nullità del contratto. Il quinto motivo è stato superato dal riconoscimento, da parte della ricorrente, dell'effettiva presenza dei documenti contestati. Il sesto motivo è stato respinto: il disciplinare richiedeva espressamente la produzione delle certificazioni e vietava l'autocertificazione per il criterio considerato; trattandosi di documentazione componente l'offerta tecnica, non era possibile né sostituirla con autodichiarazione né sanarne l'omissione tramite soccorso istruttorio, sicché era legittima l'attribuzione di zero punti. L'infondatezza del ricorso principale ha determinato l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ANAS e del RTI controinteressato, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori per ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato, insieme ai principi della fiducia e dell'accesso al mercato, orienta verso un'interpretazione sostanzialistica della lex specialis e impedisce che formalismi non necessari ostacolino la partecipazione quando provenienza, contenuto e immodificabilità dell'offerta siano comunque certi.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia concorre a orientare l'interpretazione delle regole di gara verso soluzioni non meramente formalistiche, purché siano salvaguardate concorrenza e parità di trattamento.

  • art. 16 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel quadro dei principi che orientano l'interpretazione della disciplina dei contratti pubblici.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione e alla documentazione dell'offerta; la censura è stata respinta alla luce della riconducibilità sostanziale dell'offerta al concorrente.

  • art. 70 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle prescrizioni della procedura di gara; non è stato ritenuto violato.

  • art. 91 d.lgs. 36/2023

    le offerte tecniche ed economiche sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri

    Legittima la prescrizione della lex specialis che imponga la produzione delle certificazioni richieste a corredo dell'offerta tecnica.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione a una prospettata informazione non veritiera; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso incidentale.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione a una prospettata informazione non veritiera; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso incidentale.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare la documentazione mancante che compone l'offerta tecnica o economica, poiché ciò comporterebbe un'inammissibile integrazione dell'offerta e una violazione della par condicio.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    migliorare la propria offerta

    Ammette, in linea generale, l'avvalimento premiale, diretto a migliorare l'offerta tecnica, salvo i limiti specificamente previsti dalla legge; tali limiti, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per la domanda conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione; non è stato applicato poiché il ricorso è stato respinto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato quale espressione della tendenza alla dequotazione dei vizi formali quando non incidano sostanzialmente sulla validità dell'azione amministrativa; il principio è stato valorizzato anche con riguardo alle irregolarità formali dell'offerta.

Massime di principio

  • Nelle gare telematiche, la mancata sottoscrizione di alcuni allegati dell'offerta tecnica non impone l'esclusione quando la piattaforma e le modalità di presentazione consentano di ricondurre con assoluta certezza l'offerta al concorrente, garantendone provenienza, integrità, immodificabilità e vincolatività; l'esclusione è invece necessaria in presenza di incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto dell'offerta.
  • Il principio del risultato e il favor partecipationis impongono un'interpretazione sostanzialistica della lex specialis, che non può trasformare un formalismo non essenziale in una causa di esclusione, purché siano rispettati la concorrenza, la parità di trattamento e le prescrizioni effettivamente sanzionate dalla lex specialis.
  • Quando il disciplinare prevede espressamente la sottoscrizione a pena di esclusione per l'offerta economica ma non introduce analoga sanzione per l'offerta tecnica, la mancata sottoscrizione di singoli allegati tecnici non determina automaticamente l'esclusione, se la provenienza e l'imputabilità dell'offerta risultano comunque certe.
  • L'avvalimento premiale, diretto a migliorare l'offerta tecnica senza colmare un requisito di partecipazione mancante, è in linea generale ammesso dall'art. 104 d.lgs. 36/2023; il contratto non è nullo quando individua risorse e certificazioni utilizzabili e il riferimento alle dotazioni connesse al requisito può essere ricavato dal contenuto delle certificazioni e delle risorse prestate.
  • Quando la lex specialis richiede, per l'attribuzione di un punteggio tecnico, la produzione di specifiche certificazioni e vieta l'autocertificazione, il concorrente non può sostituire tali documenti con una dichiarazione sostitutiva; l'omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio se la documentazione costituisce parte dell'offerta tecnica.
  • Il ricorso incidentale proposto dall'aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è definitivamente respinto e l'aggiudicazione resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorioAvvalimento
IstitutiVizi formali non invalidantiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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