Cassazione Penale, Sentenza n. 30899/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla improcedibilità per difetto di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Conseguentemente l'azione penale non deve proseguire per difetto di querela; la condanna confermata in appello è stata cancellata per tale motivo procedurale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di tentato furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.). Il secondo motivo di ricorso eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, che ha reso il reato procedibile a querela di parte. La persona offesa non aveva presentato querela e, dalle verifiche presso la Procura della Repubblica di Milano, non risulta querela pervenuta nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dall'art. 5-bis del dl. n. 162/2002, conv. con legge n. 199/2022).
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Individua il reato contestato (tentato furto aggravato). La norma costituisce la base materiale della contestazione penale, ma non è determinante rispetto alla questione di procedibilità affrontata.
d.lgs. n. 150 del 2022
d.lgs. n. 150 del 2022; art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022
Ha previsto che il reato in questione è procedibile a querela di parte; l'art. 85 fissa il termine trimestrale per la proposizione della querela. In mancanza di querela nel termine previsto, il reato diventa improcedibile.
art. 5-bis dl. n. 162/2002 convertito dalla legge n. 199/2022
articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199
Ha modificato aspetti del regime di procedibilità richiamato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022; la Corte ha richiamato tale intervento normativo per affermare il termine trimestrale e la conseguente improcedibilità in assenza di querela.
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, la mancata presentazione della querela nei termini previsti determina l'improcedibilità dell'azione penale.
- È indispensabile verificare, anche tramite richiesta alla Procura, l'effettiva presentazione della querela entro il termine legale; l'assenza di riscontro formale alla Procura è prova della mancanza della querela.
- L'annullamento senza rinvio indica che il vizio è di natura procedurale (improcedibilità) e non richiede un nuovo esame di merito da parte di un altro giudice.
- Nel valutare ricorsi per reati il cui regime di procedibilità è mutato, controllare attentamente la data dei fatti, la data di entrata in vigore della norma e i termini per la querela, per decidere quale disciplina sia applicabile.
- La questione della procedibilità prevale sulle valutazioni di responsabilità sostanziale: anche un reato accertato può rimanere insindacabile se manca la condizione di procedibilità.
- In situazioni analoghe, l'assenza di querela entro i termini può favorire l'imputato anche se in primo grado e in appello erano state confermate condanne.
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