Sentenza n. 5682/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevatissimo numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione adotta, anche durante il giudizio, un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione di un’istanza amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando l’azione giudiziale riguardi esclusivamente l’attivazione del relativo procedimento; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione abbia posto in essere un’attività pienamente satisfattiva rispetto alla specifica pretesa dedotta, senza che sia necessario definire nel merito il successivo procedimento amministrativo.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’Amministrazione sia contenuto e l’Amministrazione abbia successivamente provveduto in tempi ragionevoli, tenuto conto anche dell’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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