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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09106/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Milano, a seguito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata e lesioni e rideterminando la pena secondo quanto concordato. L'imputato ha proposto ricorso lamentando un vizio della formazione della propria volontà, assumendo che il consenso all'accordo sulla pena fosse stato condizionato dalla sua aspettativa che la Corte revocasse la misura cautelare a suo carico. La doglianza è stata ritenuta incentrata sulla mancata revoca della misura cautelare, aspetto che il ricorrente considerava presupposto del proprio consenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la mancata revoca della misura cautelare non incidesse sulla validità dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., poiché le valutazioni sulla misura cautelare non rientrano nel perimetro dell'intesa sulla pena e la pretesa del ricorrente riguardava solo una mera aspettativa, non un diritto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena tra le parti incide sulla definizione del trattamento sanzionatorio, ma non comprende automaticamente valutazioni sulla revoca di misure cautelari, che restano estranee al suo contenuto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'impugnazione manifestamente inammissibile può essere trattata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale base per valutare i profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti riguarda la pena e gli elementi che ne sono oggetto diretto, ma non si estende, salvo previsione espressa, a decisioni sulla permanenza o revoca di misure cautelari.
  • La doglianza fondata sulla delusione di una mera aspettativa soggettiva, non corrispondente a un diritto processuale o sostanziale tutelato dall'accordo, non è idonea a sostenere un ricorso ammissibile.
  • La mancata considerazione di un profilo estraneo al contenuto dell'accordo non integra vizio della volontà tale da invalidare il consenso prestato al concordato sulla pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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