Sentenza n. 6201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la circolare ministeriale sull’affidamento e sulla conduzione dei veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, l’erroneità della declaratoria di carenza di legittimazione e interesse a ricorrere. Hanno sostenuto che la circolare ministeriale, pur formalmente qualificata come circolare interpretativa, avrebbe introdotto prescrizioni sostanzialmente normative, consentendo al trasgressore di condurre il veicolo sequestrato fino al luogo di custodia e determinando così una riduzione dei veicoli affidati ai custodi acquirenti, ai custodi inseriti negli elenchi prefettizi e agli operatori del soccorso stradale. Hanno inoltre dedotto la violazione dell’art. 193 del codice della strada, il quale imporrebbe l’immediata cessazione della circolazione e il prelievo, trasporto e deposito del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, con conseguente necessità dell’intervento del carroattrezzi. Le appellanti hanno sostenuto di vantare una posizione giuridica differenziata in ragione della partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di custodia, dell’inserimento negli elenchi prefettizi e dell’esercizio dell’attività di soccorso stradale.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente un interesse qualificato e attuale delle appellanti. L’art. 214-bis del codice della strada e la convenzione per la custodia dei veicoli non attribuiscono ai custodi un diritto all’affidamento dei singoli veicoli né al loro trasporto mediante carroattrezzi, ma impongono soltanto l’obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti. Il diritto alla remunerazione sorge esclusivamente con l’accettazione della custodia e l’effettiva prestazione del servizio. Prima di tale momento, l’interesse alla conservazione o all’incremento degli affidamenti costituisce un interesse semplice o di mero fatto; la possibile riduzione del numero di veicoli affidati è un’ipotesi probabilistica non incidente direttamente e immediatamente su una situazione giuridica soggettiva. Il Collegio ha comunque esaminato anche la censura sostanziale, ritenendola infondata. L’art. 122-bis, comma 1, del codice delle assicurazioni private, introdotto dal d.lgs. n. 184/2023, ha previsto una deroga all’obbligo assicurativo per i veicoli il cui uso sia vietato o che siano ritirati dalla circolazione in forza di una misura dell’autorità. La circolare si è limitata a esplicitare tale deroga e a chiarire che, per i veicoli sequestrati privi di copertura assicurativa, trovano applicazione gli artt. 213, commi 1 e 2, del codice della strada, che consentono la conduzione del veicolo al luogo di custodia da parte del soggetto cui il veicolo è affidato, salvo motivi ostativi e secondo il percorso indicato dall’organo accertatore. La circolare non è quindi risultata in contrasto con l’art. 193 del codice della strada. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 213 d.lgs. 285/1992
Disciplina il sequestro amministrativo e l’affidamento del veicolo, consentendo, nei casi previsti, la conduzione del mezzo al luogo di custodia da parte del soggetto cui è stato affidato.
art. 214 d.lgs. 285/1992
Prevede le modalità di affidamento dei veicoli sottoposti a sequestro o confisca al conducente, al proprietario o ad altri coobbligati, e, in mancanza, al custode acquirente.
art. 214-bis d.lgs. 285/1992
La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.
La convenzione con il custode non attribuisce un diritto all’affidamento dei singoli veicoli, ma impone l’obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti; il diritto alla remunerazione sorge solo con l’accettazione e la prestazione del servizio.
art. 193 d.lgs. 285/1992
L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
La regola generale sul prelievo e trasporto del veicolo non trova applicazione nei termini prospettati dalle appellanti quando opera la sopravvenuta deroga prevista dall’art. 122-bis del codice delle assicurazioni private.
art. 122-bis d.lgs. 209/2005
In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada [...] i veicoli [...] il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente [...] non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.
La disposizione introduce una deroga all’obbligo assicurativo per i veicoli sottoposti a misure di ritiro dalla circolazione o di divieto d’uso; la circolare ha legittimamente esplicitato la conseguente applicazione della disciplina dell’art. 213 del codice della strada.
d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184
Ha modificato la disciplina dell’assicurazione obbligatoria recependo la direttiva UE 2021/2118 e ha introdotto la deroga poi interpretata dalla circolare ministeriale.
Massime di principio
- La convenzione stipulata ai sensi dell’art. 214-bis del codice della strada per la custodia dei veicoli sequestrati non attribuisce al custode un diritto all’affidamento dei singoli veicoli né al loro trasporto mediante carroattrezzi; essa impone soltanto l’obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti, mentre il diritto alla remunerazione nasce con l’accettazione e l’effettiva prestazione del servizio.
- La mera possibilità di una riduzione del numero di veicoli affidati in custodia, derivante dalle modalità organizzative stabilite dall’amministrazione, integra un interesse semplice o di mero fatto quando non incide direttamente e immediatamente su una situazione giuridica soggettiva già esistente; tale posizione non legittima l’impugnazione dell’atto amministrativo.
- L’art. 122-bis del codice delle assicurazioni private, nella parte in cui deroga all’art. 193 del codice della strada per i veicoli sottoposti a una misura dell’autorità che ne vieta temporaneamente o permanentemente l’uso, consente di applicare la disciplina dell’art. 213 del codice della strada relativa all’affidamento e alla conduzione del veicolo al luogo di custodia.
- Per un veicolo sequestrato per mancanza di copertura assicurativa, la conduzione fino al luogo di custodia da parte del soggetto cui il mezzo è stato affidato può essere consentita dall’organo accertatore, lungo il percorso indicato e in assenza di motivi ostativi, senza necessità dell’intervento del carroattrezzi, in virtù della deroga sopravvenuta all’art. 193 del codice della strada.
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