Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una fideiussora per un debito derivante da mutuo fondiario contratto dal debitore principale. La destinataria del decreto aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la perdita della garanzia ipotecaria per il tardivo intervento dell'istituto nelle procedure esecutive, con conseguente estinzione della garanzia fideiussoria per fatto del creditore; la revoca della fideiussione comunicata alla banca per lo stesso motivo; la sufficienza dei beni immobili a soddisfare il credito; l'inesigibilità del credito per mancata decadenza dal beneficio del termine; l'inidoneità della documentazione contabile posta a base del monitorio; l'incongruenza delle somme richieste rispetto a precedenti comunicazioni; e la nullità della notifica del decreto ingiuntivo sostituito da altro provvedimento provvisoriamente esecutivo senza allegazione della relativa istanza. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e condannato l'opponente anche per responsabilità processuale aggravata; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che eventuali vizi notificatori non avessero impedito la difesa nel merito, che la banca fosse intervenuta tempestivamente nelle esecuzioni escludendo la mala gestio, che i conteggi fossero corretti e che vi fosse pretestuosità delle difese. In cassazione venivano proposti quattro motivi: vizi del procedimento monitorio; violazione delle norme sulla fideiussione e sulla nullità della garanzia per intese ABI; errori sulla determinazione del credito e sulle spese; erronea conferma della condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per una pluralità di ragioni. In via preliminare ha rilevato un difetto di ius postulandi per conflitto di interessi, poiché l'avvocato che difendeva la ricorrente risultava anche parte del rapporto sostanziale come debitore principale, con possibile esposizione a regresso o rilievo verso il fideiussore; tale profilo è stato ritenuto rilevabile d'ufficio e non sanabile. In ogni caso, tutti e quattro i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata, formulati in modo generico o privo di specifica indicazione delle allegazioni e dei documenti rilevanti, e perché miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre confermato la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione; il testo riporta anche il riferimento all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, senza però completare la frase finale nel testo trasmesso.
Norme richiamate
artt. 633 e seguenti c.p.c.
Richiamati per censurare il procedimento monitorio; la Corte ha chiarito che il giudizio di opposizione non verte sulla valida emissione dell'ingiunzione ma sul merito del rapporto obbligatorio.
artt. 1955, 1306 e seguenti c.c.
Invocati per sostenere la liberazione del fideiussore per fatto del creditore e per la dedotta estensione di effetti favorevoli; la Corte ha escluso la fondatezza del motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza e con le risultanze documentali.
artt. 112, 91, 96 c.p.c.
Richiamati per contestare la decisione su soccombenza, spese e responsabilità processuale aggravata; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con le ragioni poste a base della condanna.
artt. 91, 96 c.p.c.
Utilizzati per censurare la conferma della condanna per lite temeraria e la liquidazione delle spese; la Corte ha ribadito che le spese seguono l'esito complessivo della lite e che la pretestuosità delle difese risultava dalle evidenze documentali.
art. 1950 c.c.
Richiamato per descrivere il possibile regresso nei confronti del debitore principale, posto a fondamento del conflitto di interessi rilevato dalla Corte.
art. 1953, comma 1, n. 1, c.c.
Richiamato come ulteriore indice del conflitto di interessi tra fideiussore e avvocato parte del rapporto sostanziale.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per l'eccezione di inammissibilità dell'appello; la Corte osserva che ciò non incide sul criterio di liquidazione delle spese, ancorato all'esito complessivo della lite.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Evocato dalla Corte per evidenziare che il motivo non si confrontava con un principio di diritto consolidato in tema di spese di lite, commisurate all'esito finale del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata, ma si risolvono in affermazioni generiche o in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il conflitto di interessi tra la parte e il difensore, quando il legale risulti coinvolto anche nel rapporto sostanziale dedotto in causa e sia astrattamente esposto a regresso o a responsabilità connessa, incide in radice sul diritto di difesa ed è rilevabile d'ufficio, senza possibilità di sanatoria.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto del processo è il rapporto obbligatorio sostanziale, non la sola validità formale dell'ingiunzione; i vizi del procedimento monitorio rilevano solo se abbiano concretamente inciso sul diritto di difesa o sul contenuto della decisione finale.
- La deduzione di nullità o inefficacia della fideiussione per intese ABI o per altre ragioni deve essere sorretta da specifiche allegazioni e dalla produzione tempestiva dei documenti rilevanti; la rilevabilità d'ufficio opera solo entro il perimetro delle risultanze in atti.
- Le spese processuali vanno regolate in base all'esito finale e complessivo della lite, non con riferimento alla soccombenza su singole eccezioni o fasi isolate del giudizio.
- La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede che la pretestuosità o mala fede della parte emergano dal contrasto delle sue difese con evidenze documentali univoche.
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