Cassazione Penale, Ordinanza n. 32205/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso personale dell'imputato, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello. La Corte rileva che la legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., sopprimendo la possibilità che la parte provveda personalmente alla sottoscrizione del ricorso. Dopo tale modifica, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, esso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
Salvo che la parte non vi provveda personalmente
A seguito della modifica legislativa richiamata dalla Corte, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammessa la proposizione personale da parte dell'imputato.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63
sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»
La disposizione ha eliminato la facoltà della parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
La Corte ne applica le conseguenze in materia di condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata a sostegno della valutazione relativa all'assenza di colpa del ricorrente quale presupposto per escludere la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato non è più idonea a instaurare validamente il giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso personale comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo che sia riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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