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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26938/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Catania, ha riconosciuto la continuazione con altra sentenza del medesimo Tribunale, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la responsabilità penale dell'imputato per concorso in rapina aggravata e concorso nella violazione della legge sugli stupefacenti, commessi rispettivamente il 6 giugno 2022 e l'1 agosto 2022. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per erronea applicazione degli artt. 129 e 533 c.p.p., contestando la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e indeterminato ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava gli elementi specifici posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    costituisce il parametro formale del motivo dedotto, ma la censura è stata ritenuta non specificamente articolata rispetto al vizio denunciato.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente erroneamente applicata, senza che la censura sia stata sviluppata in modo specifico.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente erroneamente applicata in tema di giudizio di responsabilità, ma la doglianza è stata reputata generica.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda; in difetto il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e non meramente assertiva: occorre indicare puntualmente gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che sorreggono la doglianza.
  • La deduzione di violazione di legge non è sufficiente, da sola, a superare il filtro di ammissibilità se il motivo non consente di comprendere quali passaggi della motivazione siano effettivamente contestati.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, una critica priva di specifici rilievi non consente alla Corte di cassazione di esercitare il sindacato richiesto e determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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