Cassazione Penale, Sentenza n. 8514/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Zaccaro avverso il provvedimento del G.I.P. del 10/02/2022, con il quale, in occasione dell'istruttoria sulla restituzione ex art. 263 c.p.p., il G.I.P. aveva disposto che il denaro sequestrato "restava in confisca" unitamente agli stupefacenti. Zaccaro denunciava la mancanza di motivazione del provvedimento e la illegittimità della confisca disposta dopo la sentenza di patteggiamento, sostenendo che una pronuncia ablativa doveva essere adottata nella sentenza di patteggiamento e non poteva essere introdotta successivamente mediante correzione di errori materiali.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Matera (competente ai sensi dell'art. 324, co. 5 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che il provvedimento del G.I.P. del 10/02/2022 è formalmente difforme rispetto a una piena pronuncia di confisca (mancano adeguate premesse di fatto e di diritto e una motivazione), e comunque che non è ammissibile che, dopo il patteggiamento, la mancata pronuncia ablativa sia supplita con un atto di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.: l'omessa pronunzia ablativa è rimediabile (se del caso) con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p. e non mediante correzione o atti successivi. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui la confisca del denaro in ipotesi di mera detenzione di stupefacenti è ammessa solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 240-bis c.p. (per effetto del rinvio ex art. 85-bis DPR 309/1990), mentre non è possibile applicare l'art. 240 c.p. o il comma 7-bis dell'art. 73 DPR 309/1990 per giustificare la confisca in assenza del necessario nesso con il reato.
Norme richiamate
art. 263 c.p.p.
Norma invocata per l'istanza di restituzione delle cose sequestrate; nel caso di specie è la disposizione formale sulla quale Zaccaro ha chiesto la restituzione del denaro sequestrato.
art. 240-bis c.p.
Richiamata per sostenere che la confisca del denaro rinvenuto in disponibilità dell'imputato in ipotesi di illecita detenzione di stupefacenti è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste da questa norma (applicabile per effetto del rinvio operato dall'art. 85-bis DPR 309/1990).
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Opera il rinvio alle norme del codice penale (in particolare art. 240-bis) per le conseguenze ablative nelle fattispecie in materia di stupefacenti, limitando i casi in cui è possibile disporre la confisca del denaro.
art. 240 c.p.
La Corte esclude la possibilità di utilizzare questa norma per giustificare la confisca del denaro nella fattispecie di mera detenzione di stupefacenti, se non ricorre il presupposto previsto da art. 240-bis.
art. 73, co. 1 d.P.R. 309/1990
Individua la fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte osserva che, per tale tipologia, la confisca del denaro è ammessa solo nei limiti previsti dal richiamo a 240-bis, non per effetto di altre norme ablative generiche.
art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990
Non ritenuta applicabile per giustificare la confisca del denaro nella fattispecie di mera detenzione, in mancanza del nesso richiesto tra denaro e reato.
art. 676 c.p.p.
Indicato dalla Corte come lo strumento processuale specifico e idoneo per porre rimedio all'omessa pronunzia ablativa nella sentenza di patteggiamento; la Corte segnala che la correzione mediante altri strumenti non è consentita quando si tratta di confisca obbligatoria omessa.
art. 130 c.p.p.
Norma sulla correzione degli errori materiali: la Corte afferma che non può essere utilizzata per sopperire all'omessa pronunzia ablativa successiva al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento.
art. 324, co. 5 c.p.p.
Richiamato per indicare la competenza del Tribunale di Matera al nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; la Corte rinvia il procedimento per nuovo giudizio al competente Tribunale ai sensi di questa norma.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248)
La sentenza richiamata viene utilizzata per ribadire il principio che la confisca del denaro nella mera detenzione è subordinata alle condizioni di art. 240-bis c.p.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, Sentenza n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572)
Citata per il principio secondo cui l'omessa pronunzia ablativa nella sentenza di patteggiamento non può essere sanata mediante procedimento di correzione per errore materiale, ma richiede lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p.
Massime di principio
- La confisca di denaro collegata a reati di mera detenzione di stupefacenti può essere disposta solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 240-bis c.p., come richiamato dall'art. 85-bis del DPR 309/1990; in assenza di tali condizioni la confisca non è legittima.
- Se nella sentenza di patteggiamento è omessa la pronuncia ablativa, non è possibile introdurre successivamente la confisca con un atto di correzione per errore materiale (art. 130 c.p.p.); l'eventuale rimedio va ricercato negli strumenti specifici (ad es. art. 676 c.p.p.).
- Un provvedimento che rigetta la restituzione invocando una confisca non adeguatamente motivata o non formalmente pronunciata è impugnabile e può rendere legittimo l'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione.
- I provvedimenti ablativi devono contenere una motivazione chiara e l'esposizione delle ragioni di diritto e di fatto; l'assenza di motivazione può determinarne l'illegittimità.
- In caso di dubbio sulla natura formale del provvedimento (se si tratta o meno di una pronuncia di confisca), il giudice di merito deve esaminare la fondatezza dell'impugnazione e, se necessario, annullare e rinviare per nuovo giudizio per garantire il corretto esercizio dei rimedi processuali.
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