Sentenza n. 487/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 38856 inoltrata il : 03/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'istanza di riconoscimento era stata presentata il 3 giugno 2024. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza adottare alcun provvedimento. La ricorrente ha dedotto il mancato rispetto del termine previsto per la definizione della domanda di riconoscimento della qualifica professionale, nonostante il decorso del termine massimo di 120 giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio dell'Amministrazione. Il termine massimo per provvedere, individuato nell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 1° ottobre 2024 e, alla data della decisione, il Ministero non aveva ancora concluso il procedimento. Il Collegio ha riconosciuto che il ritardo era collegato all'enorme numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla necessità di considerare rilevanti interessi costituzionali, nonché agli interventi normativi sopravvenuti; tuttavia, tali circostanze non giustificavano il mancato rispetto dei termini procedimentali. Il Ministero è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi entro l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 250 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ottenere l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione stabilisce il termine procedimentale per la verifica della completezza documentale e per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento; nel caso concreto il termine massimo è stato considerato pari a 120 giorni.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo volto a fronteggiare le criticità connesse all'elevato numero di domande di riconoscimento dei titoli.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli.
Massime di principio
- La pendenza di un numero eccezionalmente elevato di istanze, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
- Decorso il termine procedimentale previsto per il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'inerzia dell'amministrazione competente integra silenzio illegittimo, anche quando l'amministrazione adduca esigenze organizzative o l'elevato numero di pratiche da esaminare.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza che accoglie l'azione avverso il silenzio, prevedendo un termine ulteriore per l'esercizio del potere sostitutivo dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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