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Sentenza

Sentenza n. 31/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 2/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 2 settembre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio dell'amministrazione, lamentando l'inerzia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della competente Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di ottenere un appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio.

La decisione

Nelle more del giudizio, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica competente aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio. Poiché l'amministrazione ha dato positivo riscontro alla richiesta, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale l'amministrazione ha riscontrato la richiesta.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ma il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva convocando l'interessato per il compimento dell'attività richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente al positivo riscontro dell'amministrazione può accompagnarsi alla compensazione delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato, quando il termine di riscontro sia stato ritenuto ragionevole dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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