Sentenza del 24/06/2020 n. 1917 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Agevolazione prima casa - Destinazione ad abitazione principale - Termine - Triennale - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio riportato riconosce che il termine per realizzare l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale coincide con la scadenza del triennio concesso all’Amministrazione finanziaria per effettuare i controlli. Non sono indicati l’esito formale del giudizio, il giudice, il provvedimento impugnato, le spese o eventuali importi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa e, in particolare, il termine entro cui l’immobile deve essere effettivamente destinato ad abitazione principale. La massima afferma che tale destinazione deve realizzarsi entro il triennio previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 per i controlli dell’Amministrazione finanziaria. Il testo non riporta le parti, i fatti specifici né i motivi di ricorso.
Norme richiamate
Art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il termine triennale previsto per i controlli dell’Amministrazione finanziaria costituisce il limite entro cui deve essere effettivamente realizzata la destinazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa ad abitazione principale. La massima non fornisce una citazione testuale della disposizione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
La controversia è ricondotta alla disciplina dell’imposta di registro e dell’agevolazione prima casa; il principio specifico esposto riguarda il termine triennale per l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Massime di principio
- Per l’agevolazione prima casa, non basta l’intenzione di destinare l’immobile ad abitazione principale: secondo il principio riportato, la destinazione deve essere effettivamente realizzata entro il termine triennale previsto per i controlli dell’Amministrazione finanziaria.
- In una situazione analoga, occorre verificare la data di acquisto e la data in cui l’immobile è stato concretamente destinato ad abitazione principale, confrontandole con la scadenza del triennio.
- La massima non specifica le circostanze fattuali né l’esito processuale; pertanto non consente di dedurre automaticamente la sorte di ogni contestazione fiscale senza esaminare i fatti e gli atti del caso concreto.
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