Sentenza del 20/09/2018 n. 2224 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Vendita di libri - associazione culturale - riqualificazione in sponsorizzazione - non è possibile - aliquota IVA - 4%..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riqualificazione in sponsorizzazione è stata esclusa, poiché l'operazione consisteva nella vendita di libri e cataloghi a un soggetto terzo non correlato. Di conseguenza, è stata ritenuta applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4% prevista per i prodotti editoriali. È stata inoltre esclusa la sussistenza di un abuso del diritto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria riteneva che l'acquisto di un ingente quantitativo di libri e cataloghi da parte di un soggetto terzo dovesse essere riqualificato come una sponsorizzazione a favore dell'associazione culturale e religiosa, anziché come una genuina cessione di prodotti editoriali. La questione riguardava quindi la corretta qualificazione giuridica ed economica dell'operazione e l'eventuale configurabilità di un abuso del diritto.
Norme richiamate
Disciplina IVA dei prodotti editoriali
La vendita di libri e cataloghi, quando costituisce una reale cessione di prodotti editoriali, beneficia dell'aliquota IVA ridotta del 4%, senza che l'entità dell'acquisto determini automaticamente una diversa qualificazione dell'operazione.
Abuso del diritto
L'abuso del diritto non è configurabile in assenza di elementi concreti che dimostrino l'artificiosità dell'operazione, l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito e l'assenza di valide ragioni economiche. Un acquisto di libri da parte di un soggetto non correlato non può essere riqualificato automaticamente come sponsorizzazione.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un'operazione deve basarsi sulla sua sostanza effettiva e sulla documentazione disponibile, non soltanto sull'importo rilevante o sulla quantità dei beni acquistati.
- La vendita di libri e altri prodotti editoriali resta soggetta all'aliquota IVA del 4% quando vi è una reale cessione di beni e non una prestazione pubblicitaria o di sponsorizzazione dissimulata.
- Per riqualificare una vendita come sponsorizzazione occorrono elementi concreti, quali obblighi di promozione, ritorni pubblicitari o altre prestazioni concordate tra le parti.
- L'esistenza di un possibile vantaggio fiscale non è sufficiente, da sola, a integrare abuso del diritto; devono emergere artificiosità, finalità essenzialmente elusive e assenza di sostanza economica.
- La mancanza di rapporti di correlazione tra acquirente e venditore costituisce un elemento favorevole alla genuinità commerciale dell'operazione, pur dovendo essere valutata insieme agli altri elementi probatori.
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