Sentenza n. 444/2026 - Palermo, Sezione 2
per l’annullamento: - del decreto del dirigente generale n. 1534 del 25 settembre 2024, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e successivamente notificato alla ricorrente, di accoglimento dell’istanza di concessione in sanatoria avanzata dal Comune di Geraci Siculo, per la derivazione di acque superficiali sorgentizie da n. 19 sorgenti site in località “Montagnola”, in agro del Comune di Geraci Siculo, per l’approvvigionamento idropotabile del Comune stesso; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale dell’adunanza della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici in data 03.05.2024; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale dell’adunanza della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici del 28.08.2024; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 86648 in data 08.07.2024 dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo (richiamata nel D.D.G. n. 1534 del 25.09.2024); - di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque conseguenziali, anche se attualmente sconosciuti alla società ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di accoglimento dell'istanza comunale di concessione in sanatoria per la derivazione di acque sorgentizie destinate all'approvvigionamento idropotabile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti e comune richiedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale relativo alla concessione in sanatoria richiesta dal Comune per la derivazione di acque superficiali sorgentizie da diciannove sorgenti. La ricorrente, titolare di una concessione per l'estrazione di acque minerali e di una precedente domanda di ampliamento della propria concessione, ha sostenuto che le acque oggetto della concessione comunale fossero concorrenti o interferenti con quelle ricadenti nella propria area di ricerca e concessione. Ha dedotto: violazione delle norme del r.d. n. 1775/1933 sul procedimento di concessione e sulla pubblicità della domanda; violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale, sulla trasparenza e sulla pubblicità; omessa considerazione della propria domanda di ampliamento e del diritto di precedenza; violazione della disciplina sulle concessioni minerarie; difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà con precedenti determinazioni amministrative e falsità dei presupposti; incompetenza del dirigente regionale, sostenendo che, in presenza di opposizione, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato con decreto assessoriale; mancata valutazione delle osservazioni e delle opposizioni presentate, per avere l'amministrazione recepito le conclusioni della Commissione regionale dei lavori pubblici senza adeguata istruttoria e motivazione. Il Comune e le amministrazioni regionali hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché, in relazione alla rettifica successiva del decreto, la natura endoprocedimentale dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che la controversia riguardasse direttamente una concessione di derivazione di acque sorgentizie destinata all'approvvigionamento idropotabile e, quindi, l'utilizzazione di acque pubbliche sotterranee. Ai sensi degli artt. 140, 143 e 144 del r.d. n. 1775/1933, appartengono alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni dei provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le controversie relative alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee quando sia coinvolta la pubblica amministrazione. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini del riparto, la questione concernente la natura eventualmente endoprocedimentale del decreto impugnato, poiché l'oggetto sostanziale della controversia investiva comunque il regime e l'utilizzazione di acque pubbliche. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la giurisdizione speciale si estende agli atti che, anche se adottati nell'esercizio di poteri non strettamente attinenti alla materia delle acque, incidono direttamente sulla realizzazione, modificazione o utilizzazione di opere e risorse idriche. Il processo può essere riproposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 140 r.d. n. 1775/1933
appartengono...alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche... c) le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica
La disposizione attribuisce ai Tribunali delle acque pubbliche le controversie relative ai diritti concernenti derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.
art. 143 r.d. n. 1775/1933
appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sull'utilizzazione delle acque pubbliche.
art. 144 r.d. n. 1775/1933
La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione
La competenza speciale si estende alle controversie concernenti ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee quando sia coinvolta la pubblica amministrazione.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 238/1999
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne
La qualificazione delle acque sotterranee e superficiali come beni demaniali pubblici contribuisce a radicare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, il processo può essere riproposto dinanzi al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni di provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulle modalità di utilizzazione, derivazione, ricerca o estrazione di acque pubbliche, anche quando l'atto sia adottato da un'amministrazione non specificamente preposta alla tutela delle acque.
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende alle controversie concernenti acque sotterranee quando sia coinvolta la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 144 del r.d. n. 1775/1933.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva l'incidenza sostanziale dell'atto sull'utilizzazione delle acque pubbliche e non la qualificazione formale del provvedimento come definitivo o endoprocedimentale.
- La giurisdizione speciale sulle acque pubbliche comprende anche controversie in cui si deducano incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere relativamente a provvedimenti amministrativi che regolano direttamente l'uso del demanio idrico.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta dinanzi al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali secondo l'art. 11, comma 2, c.p.a.
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