Cassazione Penale, Sentenza n. 35891/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello con quattro censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al concorso nella detenzione dell'arma clandestina e alla ricettazione, sostenendo che mancassero prove della sua disponibilità precedente e della provenienza dell'arma; (2) carenza di motivazione sulla quantificazione della pena, lamentando il richiamo generico alla sentenza di primo grado; (3) vizio nella motivazione circa il riconoscimento della recidiva reiterata e l'accertamento della maggiore pericolosità sociale; (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per cui avrebbe dovuto essere valutata la sua meritevolezza in base agli elementi positivi dedotti in appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pienamente congrua la valutazione dei giudici di merito: è stato confermato che la ricorrente era a conoscenza della presenza dell'arma nella abitazione comune e che i suoi atti (sottrarre l'arma dal giubbotto del figlio, la violenta opposizione ai Carabinieri e le minacce) dimostravano una pregressa codetenzione e la volontà di conservare la disponibilità dell'arma. In conseguenza è stato ritenuto correttamente configurato anche il delitto di ricettazione, atteso che l'abrasione della matricola indica il proposito di occultamento e la consapevolezza della provenienza illecita. Sono state parimenti respinte le censure sulla quantificazione della pena (la Corte d'appello aveva soltanto corretto un errore di calcolo riducendo lievemente la pena fissata in primo grado), sull'applicazione della recidiva reiterata (motivazione adeguata e riferimenti ai precedenti) e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (giudizio di fatto legittimo, mancanza di elementi positivi sufficienti). Il ricorso è quindi dichiarato infondato e la sentenza impugnata è confermata nei termini stabiliti in appello.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il possesso di un'arma con matricola abrasa costituisce prova, in mancanza di elementi contrari, del proposito di occultamento e della consapevolezza della provenienza illecita, giustificando l'accusa di ricettazione.
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 (commi 1, 3 e richiamo al comma 4)
La detenzione e il porto di arma clandestina sono valutati in relazione alla disponibilità materiale dell'arma: la condotta di chi condivide l'abitazione e consente la custodia senza attivarsi per rimuoverla integra concorso nella detenzione; la mera apprensione in flagranza può, in assenza di altri elementi, essere qualificata come porto, ma qui sono emersi elementi che dimostrano disponibilità e codetenzione.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
I comportamenti violenti e le minacce rivolte agli operanti, con lesioni e impedimento delle operazioni, integrano il delitto di resistenza aggravata.
art. 582 e art. 585 cod. pen. (lesioni personali)
Le percosse e le lesioni causate agli agenti sono state ritenute provate e rilevanti ai fini della responsabilità penale e della gravità della condotta.
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)
La Corte esclude che la condotta potesse essere ricondotta a favoreggiamento personale: tale fattispecie richiede l'assenza di concorso nella commissione del reato, mentre qui la prova ha indicato la codetenzione e il concorso.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La determinazione della pena è stata adeguatamente motivata richiamando i criteri dell'art. 133 (intensità del dolo, modalità della condotta, pericolosità dell'arma, capacità a delinquere), giustificando la scelta di discostarsi dal minimo edittale.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
Per l'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente la presenza, al momento del fatto, di più condanne definitive che esprimano maggiore pericolosità sociale; il giudice deve motivare concretamente la ricorrenza della maggiore pericolosità, valutazione che è stata ritenuta corretta nel caso.
art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110 (contrassegni arma)
L'abrasione della matricola e l'assenza di contrassegni sono elementi che, di per sé, indicano lo scopo di impedire l'identificazione dell'arma e sostengono l'imputazione di ricettazione.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche) e d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (modifica)
Dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per riconoscere le attenuanti generiche; il giudice può legittimamente rifiutarle se mancano elementi positivi tali da dimostrare meritevolezza, valutazione discrezionale adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La condotta di chi, consapevole della presenza di un'arma in un'abitazione comune, non si attiva per rimuoverla e anzi compie atti diretti a mantenerne la disponibilità può integrare concorso nella detenzione illegale anche in assenza di prove materiali di pregresso maneggio.
- L'abrasione della matricola di un'arma è indice probatorio rilevante della volontà di occultarne la provenienza e, in assenza di elementi contrari, sostiene l'imputazione di ricettazione.
- Un comportamento immediato e violento volto a sottrarre un'arma al controllo degli agenti può essere valutato come prova della preesistente disponibilità dell'arma e non solo come un atto di reazione occasionale.
- La mera apprensione di un'arma in flagranza non esclude automaticamente che sussista detenzione o ricettazione: è necessario valutare il contesto, la relazione tra le persone coinvolte e le azioni poste in essere prima e durante il fatto.
- La determinazione della pena può legittimamente richiamare e integrare la motivazione del primo grado se le sentenze sono conformi (doublé conforme); il giudice d'appello non è obbligato a ripetere dettagliatamente tutte le argomentazioni se ricorre la lettura unitaria delle decisioni.
- Il riconoscimento della recidiva reiterata richiede motivazione concreta sulla maggiore pericolosità sociale; la presenza di precedenti con sospensione condizionale della pena non esclude in astratto la recidiva, dovendo essere valutata nel complesso della personalità e della condotta.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche resta un giudizio di fatto del giudice: dopo la riforma del 2008 servono elementi positivi concreti per ritenere il reo meritevole, e la mancanza di tali elementi legittima il diniego.
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