Cassazione Civile, Ordinanza n. 37536/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti di collaborazione intercorsi tra una università popolare e una docente di storia dell'arte dal 2003 al 2012. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che i contratti fossero privi di un progetto specifico e che le prestazioni fossero in realtà ripetitive e continuative, con conseguente riconduzione dell'intero rapporto a lavoro subordinato sin dal primo contratto, oltre al diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, L. 183/2010. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che i rapporti erano articolati in quattro diverse tipologie contrattuali e che ciascun progetto, letto nel suo complesso, descriveva prestazioni specifiche, attività produttive ben individuate, limiti temporali e autonomia nell'esecuzione; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per carenza di motivazione e, in subordine, omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse trattato unitariamente contratti diversi e trascurato elementi che dimostravano la specificità dei programmi didattici e la loro autonomia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse su una valutazione unitaria ma logicamente coerente dei dati fattuali, valorizzando la ripetitività annuale dei corsi, la cadenza temporale costante da ottobre a giugno e l'uniformità dell'attività di insegnamento della storia dell'arte. Secondo la Suprema Corte, i motivi del ricorso non denunciavano un vero vizio di legge o una reale omissione motivazionale, ma miravano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. 276/2003
Richiamato insieme alle altre norme sul lavoro a progetto per verificare la necessaria specificità del progetto e la riconduzione del rapporto a subordinazione in caso di assenza di un progetto legittimo.
art. 62 d.lgs. 276/2003
Richiamato come norma di disciplina formale dei contratti di collaborazione a progetto, nel contesto della verifica della sussistenza di un progetto specifico.
art. 69 d.lgs. 276/2003
L'assenza di un progetto legittimo comporta la riconduzione del rapporto a lavoro subordinato sin dall'origine, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
Richiamato per il risarcimento riconosciuto dalla Corte territoriale quale conseguenza della conversione del rapporto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Utilizzato per il motivo con cui la ricorrente ha dedotto violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Utilizzato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato in via gradata per l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la comunicazione della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto se previsto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione dei fatti sotto la veste formale della violazione di legge, quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito.
- La specificità del progetto nei contratti di collaborazione a progetto deve essere apprezzata tenendo conto dell'assetto complessivo del rapporto; la ripetizione annuale di attività sostanzialmente identiche, con cadenza temporale costante e contenuto uniforme, può rivelare l'assenza di un vero progetto autonomo.
- Ai fini dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, la mancanza di un progetto genuino può condurre alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato sin dal primo contratto.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque considerato gli elementi essenziali della vicenda e la doglianza si limiti a prospettare una lettura alternativa di elementi già valutati.
- La motivazione è sufficiente quando individua i tratti di continuità e ripetitività delle prestazioni che sorreggono la qualificazione del rapporto, senza necessità di confutare analiticamente ogni singolo dettaglio contrattuale non decisivo.
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