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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, fondato sull'esito dell'esame suppletivo svolto presso il Collegio Provinciale per il Porto d'armi, che lo aveva giudicato idoneo per un solo anno, anziché per i cinque anni ordinariamente previsti. Ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non chiarisse adeguatamente gli elementi posti a fondamento del diniego e che la sua condotta fosse sempre stata irreprensibile. Ha valorizzato la relazione dei Carabinieri, attestante la buona reputazione, l'assenza di legami con ambienti criminali, l'assenza di abuso di sostanze e l'insussistenza di malattie mentali. Ha inoltre sostenuto di non rientrare nelle categorie ostative previste dall'art. 1, punto 5, del D.M. 28 aprile 1998 sui requisiti psicofisici per il porto di fucile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto che la circolare del Ministero dell'Interno del 31 gennaio 2022 imponga il rigetto delle domande di primo rilascio quando la certificazione medica abbia durata inferiore a quella della licenza, mentre consenta, ma non imponga, il rinnovo in caso di certificazione di durata limitata. La Questura, pertanto, disponeva di una facoltà discrezionale di negare il rinnovo considerando le circostanze concrete. Il diniego è stato ritenuto non manifestamente irragionevole perché la certificazione, rilasciata per un solo anno, derivava da una visita psichiatrica e dal certificato anamnestico dell'interessato, dal quale risultava il pregresso uso di sostanze psicotrope, elementi idonei a porre in dubbio la stabilità psicofisica e la piena affidabilità nell'uso delle armi. La buona condotta e l'assenza delle specifiche condizioni ostative previste dal D.M. 28 aprile 1998 non escludevano la possibilità di valorizzare ulteriori elementi indicativi di rischio. In materia di armi, infatti, la funzione preventiva del potere consente il diniego anche in assenza di un abuso effettivo, essendo sufficiente un pericolo di abuso o una pur minima incisione del requisito della totale affidabilità. È stata lasciata impregiudicata la possibilità di presentare una nuova domanda corredata da idonea certificazione sanitaria. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico del ricorrente, liquidati in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PAS/U/001279/10100.A(1) del 31 gennaio 2022

    La circolare consente, ma non impone, alle amministrazioni di accogliere le istanze di rinnovo delle licenze anche qualora corredate da certificazioni con validità limitata.

    La durata della certificazione sanitaria inferiore alla durata ordinaria della licenza non determina automaticamente il diniego del rinnovo, ma attribuisce all'amministrazione il potere discrezionale di valutare se le circostanze concrete giustifichino il rigetto.

  • D.M. Ministero della Sanità 28 aprile 1998, art. 1, punto 5

    Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

    L'assenza delle condizioni ostative specificamente previste dalla disposizione non esaurisce il giudizio amministrativo di affidabilità, che può fondarsi anche su ulteriori elementi indicativi di un potenziale rischio nell'uso delle armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati sanitari, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il rinnovo di una licenza di porto d'armi può essere negato quando la certificazione sanitaria abbia una durata significativamente inferiore a quella ordinaria della licenza, purché l'amministrazione eserciti una valutazione discrezionale ancorata alle concrete circostanze del caso e non consideri il solo dato temporale in modo automatico.
  • In materia di autorizzazioni di polizia relative all'uso delle armi, il potere amministrativo ha natura preventiva: il diniego non presuppone l'accertamento di un abuso effettivo, essendo sufficiente un pericolo di abuso o una minima compromissione del requisito della totale affidabilità.
  • L'assenza delle specifiche condizioni ostative previste dalla disciplina sui requisiti psicofisici non attribuisce un diritto al rilascio o al rinnovo del porto d'armi; l'amministrazione può valorizzare anche elementi diversi, purché concretamente indicativi di una non completa affidabilità nell'uso delle armi.
  • La buona reputazione e la condotta irreprensibile del richiedente non sono decisive quando il diniego sia fondato su autonome e documentate criticità di natura sanitaria o psicofisica, idonee a incidere sulla valutazione preventiva di affidabilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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