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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 1935 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Disponibilità detenute all'estero non dichiarate - Potere di accertamento degli Uffici - Raddoppio termini - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione retroattiva della norma che presume imponibili i possedimenti detenuti in paradisi fiscali e non dichiarati nel quadro RW, nonché il conseguente raddoppio dei termini per l'accertamento. Il contribuente contestava che tale presunzione potesse essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua introduzione, sostenendo che, in base alla disciplina allora vigente, non aveva motivo di conservare una documentazione idonea a dimostrare l'origine e la natura delle disponibilità estere.

La decisione

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata esclusa: la presunzione di imponibilità non può operare retroattivamente. Un'applicazione retroattiva porrebbe il contribuente in una situazione di oggettivo svantaggio, compromettendo il diritto di difesa, poiché gli imporrebbe di provare fatti mediante documentazione che, secondo il quadro normativo precedente, non era tenuto a conservare. È stato quindi ritenuto insussistente il raddoppio dei termini di accertamento fondato su tale disciplina.

Norme richiamate

  • Norma sulla presunzione di imponibilità delle disponibilità detenute in paradisi fiscali e non indicate nel quadro RW

    La presunzione è una disposizione sostanziale sfavorevole al contribuente e non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento

    Il raddoppio dei termini non può essere riconosciuto quando si fonda sull'applicazione retroattiva di una presunzione sostanziale non vigente nel periodo oggetto di accertamento.

  • Principio del diritto di difesa

    Non è legittimo applicare retroattivamente una disciplina che richieda al contribuente documentazione che, alla luce della normativa precedente, non aveva interesse o obbligo di conservare.

  • Cassazione, sentenza n. 2662/2018

    Il precedente è richiamato a conferma del principio di non retroattività della presunzione e della tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Le presunzioni fiscali sostanziali sfavorevoli al contribuente, soprattutto se incidono sull'imponibilità di redditi o patrimoni, non possono essere applicate retroattivamente.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento richiede una base normativa applicabile al periodo d'imposta contestato; non può derivare da una presunzione introdotta successivamente.
  • Quando una nuova norma impone di dimostrare l'origine o la natura di disponibilità patrimoniali mediante documenti, occorre verificare se il contribuente fosse già obbligato a conservarli nel periodo interessato.
  • L'applicazione retroattiva di nuovi oneri probatori può essere illegittima se rende concretamente più difficile o impossibile l'esercizio del diritto di difesa.
  • In casi analoghi è essenziale distinguere tra norme procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e norme sostanziali o presuntive, che normalmente operano solo per il futuro.

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