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Sentenza

Sentenza n. 549/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29.11.2024, R.G. n. 2896/2024, del Tribunale di Ragusa Settore Lavoro e Previdenza.

Giustizia amministrativa202502255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29 novembre 2024 del Tribunale di Ragusa, recante condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente intimato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29 novembre 2024, con il quale il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa era stato ingiunto di pagare le spese legali, liquidate in complessivi 567 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore. Il TAR aveva rilevato che la ricorrente agiva quale difensore distrattario e, quindi, quale soggetto legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato nei limiti della somma liquidata. Tuttavia, insieme al ricorso non era stato depositato il titolo esecutivo indicato, ma un diverso decreto ingiuntivo. Con ordinanza istruttoria del 15 gennaio 2026 il TAR ha assegnato alla ricorrente un termine per depositare il decreto ingiuntivo n. 475/24 in copia autentica, avvertendo che, in difetto, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha adempiuto all'incombente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'art. 114, comma 2, c.p.a. impone che, insieme al ricorso per ottemperanza, sia depositato in copia autentica il provvedimento del quale si chiede l'esecuzione, con l'eventuale prova del passaggio in giudicato. Nel caso concreto il titolo esecutivo indicato dalla ricorrente non era stato depositato né originariamente né dopo l'ordinanza istruttoria che ne aveva richiesto la produzione. L'omissione, espressamente contestata e non sanata, impediva la verifica del titolo azionato e integrava violazione del requisito processuale previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a., determinando l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Consorzio intimato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina generale dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Il deposito della copia autentica del provvedimento del quale si chiede l'esecuzione costituisce requisito processuale del ricorso per ottemperanza; la sua omissione determina l'inammissibilità del ricorso, anche quando il giudice abbia assegnato un termine per sanare l'irregolarità e la parte non vi abbia provveduto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rilevabilità e alla necessità di regolarizzare il mancato deposito del corretto titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare insieme al ricorso una copia autentica del provvedimento di cui chiede l'esecuzione, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a.
  • Il deposito di un provvedimento diverso da quello indicato come titolo esecutivo non soddisfa l'onere processuale previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.; se la parte non deposita il corretto titolo neppure entro il termine assegnato dal giudice, il ricorso per ottemperanza è inammissibile.
  • Il difensore cui le spese processuali siano state distratte può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del titolo relativamente alle somme liquidate in suo favore, nei limiti risultanti dal provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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