Sentenza del 22/07/2015 n. 15432 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Appello principale - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Omissione - Inammissibilità - Appello incidentale tempestivo - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Omissione - Inammissibilità anche dell'atto di appello incidentale - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava due cartelle di pagamento relative a IVA, IRAP, IRPEF e addizionali per l'anno 2006. Il contribuente ne contestava la mancata notifica, la decadenza della pretesa tributaria, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e, in generale, l'infondatezza della pretesa. In appello, sia il contribuente sia l'Agenzia delle entrate avevano omesso di depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale copia dell'atto di impugnazione. La questione decisiva in Cassazione era stabilire se tale omissione rendesse inammissibile anche l'appello incidentale dell'Agenzia, benché tempestivamente proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del contribuente, ritenendo che l'obbligo di depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale si applichi anche all'appellante incidentale tempestivo. Poiché l'Agenzia non aveva effettuato tale deposito e l'appello principale era già stato dichiarato inammissibile per la medesima omissione, anche l'appello incidentale è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio sul punto e la causa è stata decisa nel merito. Gli altri motivi, relativi alla legittimazione passiva, alla notificazione delle cartelle e alla decadenza della pretesa, sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del grado di appello sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve depositare copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
L'obbligo di deposito ha la funzione di informare tempestivamente il giudice di primo grado dell'impugnazione e impedire un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza. Si applica anche all'appello incidentale tempestivo; la sua omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
L'obbligo della segreteria della Commissione tributaria regionale di richiedere il fascicolo d'ufficio alla segreteria del giudice di primo grado non sostituisce il deposito della copia dell'appello, perché interviene successivamente alla costituzione dell'appellante e non garantisce una tempestiva informazione sul ricorso.
Art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Quando l'impugnazione è notificata tramite ufficiale giudiziario, l'avviso alla segreteria del giudice di primo grado è assicurato dall'ufficiale giudiziario; perciò l'onere di deposito previsto dall'art. 53, comma 2, opera nei casi in cui tale comunicazione non sia altrimenti garantita.
Art. 22, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
Le regole sulla costituzione in giudizio e sulle conseguenze della mancata o tardiva costituzione si coordinano con l'art. 53, comma 2, ai fini dell'ammissibilità dell'appello.
Art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992
La disposizione è stata invocata in relazione alla legittimazione passiva dell'ente impositore nelle controversie riguardanti la pretesa tributaria, ma la relativa questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.
Art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999
La norma, richiamata dalla CTR e dal ricorrente, disciplina i rapporti tra ente impositore e agente della riscossione e l'eventuale chiamata in causa di quest'ultimo; la Corte non ha deciso definitivamente tale questione, ritenendola assorbita.
Art. 140 c.p.c.
La regolarità della notificazione delle cartelle mediante deposito e raccomandata informativa era stata contestata dal contribuente, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito della questione, poiché l'appello incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
La norma riguarda le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento e la conservazione della relativa documentazione da parte dell'agente della riscossione; le questioni probatorie connesse sono rimaste assorbite.
Sentenze della Corte costituzionale n. 321 del 2009, n. 43 del 2010 e n. 17 del 2011
La Corte costituzionale ha riconosciuto che il deposito presso la segreteria del giudice di primo grado serve a evitare il rilascio di attestazioni erronee sul passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello notificato senza ufficiale giudiziario richiede il deposito di una copia presso la segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata.
- L'obbligo di deposito riguarda anche l'appello incidentale tempestivo, nonostante quest'ultimo sia normalmente proposto nell'ambito della costituzione in giudizio e non mediante autonoma notificazione.
- Se l'appello principale è inammissibile per mancato deposito e anche l'appello incidentale non è stato depositato, entrambi gli atti devono essere dichiarati inammissibili; l'appello incidentale non può beneficiare della tempestività della propria proposizione.
- La formalità del deposito è finalizzata a garantire la certezza dello stato processuale della sentenza e a prevenire erronee attestazioni di passaggio in giudicato; non è considerata un ostacolo sproporzionato al diritto di difesa.
- Quando l'impugnazione è notificata tramite ufficiale giudiziario, l'avviso alla segreteria del giudice di primo grado è normalmente assicurato dall'ufficiale giudiziario e il deposito specifico previsto dall'art. 53, comma 2, non opera nello stesso modo.
- Le questioni di merito e quelle relative alla legittimazione delle parti possono diventare irrilevanti se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per una violazione processuale preliminare.
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