Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19889/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla riduzione della pena in misura inferiore a un terzo per violazione/erronea applicazione degli artt. 62-bis e 65 c.p.; 2) doglianza di insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione circa la mancata concessione della riduzione nella misura massima, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) vizio per inosservanza degli artt. 216 e 219 della legge fallimentare e richiesta, con riferimento alle assoluzioni pronunciate sul rinvio, di revisione ex art. 630 c.p.p. delle condanne irrevocabili ritenute inconciliabili con le nuove assoluzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi spiegando che l'art. 65 c.p. non impone la riduzione obbligatoria della pena di un terzo e che il giudice di merito non è obbligato a motivare specificamente perché non ha concesso la riduzione nella misura massima; ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo perché le questioni relative alle imputazioni non oggetto di rinvio erano ormai irrevocabilmente accertate e fuori dal giudizio di rinvio. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 65 codice penale

    La Corte interpreta l'art. 65 nel senso che la riduzione della pena per l'attenuante non può superare un terzo, ma non è obbligatorio che la riduzione sia nella misura massima; pertanto il giudice può diminuire la pena anche in misura inferiore al terzo e non è tenuto a motivare dettagliatamente perche' non ha applicato la riduzione massima

  • art. 62-bis codice penale

    Citando il motivo del ricorso; la Corte non ritiene necessario un'applicazione autonoma di questa norma nella decisione di ammissibilità, con la questione risolta attraverso l'interpretazione dell'art. 65 c.p.

  • art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta inconciliabilità tra assoluzioni e condanne irrevocabili; la Corte osserva che non sussiste violazione perché il giudizio di rinvio era limitato ai capi indicati nella sentenza di annullamento

  • art. 219 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Richiamata dal ricorrente per profili sanzionatori; la Corte esclude la violazione considerato il perimetro del rinvio da parte della Cassazione e l'irrevocabilità delle altre condanne

  • art. 630 codice di procedura penale

    Norma sulla revisione: la Corte osserva che l'eventuale richiesta di revisione delle sentenze irrevocabili è un rimedio autonomo che non può essere trattato nel giudizio di cassazione per inammissibilità qui deciso

  • art. 616 codice di procedura penale

    Applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Richiamato perché il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta ai sensi della disposizione; atto che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione; giustifica la misura sanzionatoria accessoria

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223

    Citata in relazione alle pene accessorie applicate e alla loro determinazione/ revoca da parte dei giudici di merito

Massime di principio

  • La concessione di un'attenuante non obbliga il giudice a ridurre la pena nella misura massima prevista (un terzo): la riduzione puo' essere anche inferiore e il giudice non è tenuto a motivare specificamente perché non ha concesso la misura massima
  • Quando la Corte di cassazione annulla 'in parte qua' e rinvia per taluni capi, il giudice del rinvio deve pronunciarsi solo su quanto espressamente rimesso: non può rimettere in discussione questioni già divenute irrevocabili
  • L'assoluzione successiva su alcuni capi non determina automaticamente la revisione delle condanne irrevocabili per altri capi; la revisione (art. 630 c.p.p.) è un rimedio distinto che richiede procedimento autonomo
  • Le questioni di ammissibilità e la correttezza formale dell'impugnazione possono dar luogo a condanna per spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato o irrituale
  • In materia di quantificazione del trattamento sanzionatorio il giudice del merito resta libero nel limite normativo: i ricorsi che lamentano solo l'entità della riduzione devono dimostrare un vizio di diritto o di motivazione grave per essere accolti
  • Questioni procedurali o rimedi straordinari (es. revisione) devono essere proposti con gli strumenti specifici e non possono essere risolte incidentalmente in sede di cassazione quando non rientrano nell'oggetto del rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.