Sentenza del 12/05/2016 n. 4226 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSI - Integrazione della dichiarazione a favore - Termine - Diritto al rimborso di somme risultanti da dichiarazione integrativa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata riconosciuta. Il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 limita soltanto la possibilità di utilizzare in compensazione il credito emergente dalla dichiarazione dell'anno precedente. Non impedisce al contribuente di correggere la dichiarazione entro i termini ordinari di accertamento previsti dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973 e di chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni contenuti nella dichiarazione originaria e chiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998: occorreva stabilire se il termine previsto da tale disposizione impedisse anche la richiesta di rimborso oppure riguardasse esclusivamente l'utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Il termine concerne la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente.
Il termine è riferito all'utilizzo del credito in compensazione e non preclude la presentazione di una dichiarazione integrativa finalizzata a ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso.
Art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nei termini ordinari stabiliti dall'art. 43, d.P.R. 600/1973.
La dichiarazione può essere integrata per correggere errori od omissioni entro il termine ordinario previsto per l'accertamento, con conseguente possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori somme versate.
Massime di principio
- Il termine per utilizzare un credito fiscale in compensazione non coincide necessariamente con il termine per chiedere il rimborso dello stesso credito.
- Una dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere presentata entro i termini ordinari di accertamento, se serve a correggere errori od omissioni e a far emergere somme versate in eccesso.
- La scadenza specifica prevista per la compensazione non può essere interpretata automaticamente come decadenza dal diritto al rimborso.
- In casi analoghi occorre distinguere tra le diverse modalità di recupero del credito: compensazione, rimborso o riduzione dell'imposta dovuta, verificando per ciascuna i relativi termini.
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