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Sentenza

Sentenza n. 1392/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento Prot. M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- d.d. -OMISSIS- e notificato il successivo -OMISSIS-, adottato dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, con il quale veniva rigettata l’istanza con la quale il ricorrente aveva chiesto di essere assegnato temporaneamente, ai sensi dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/92, presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS- per prestare assistenza alla moglie, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 presso una sede idonea a consentire l’assistenza alla moglie con handicap grave

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale che aveva respinto la richiesta di assegnazione temporanea presso un ente situato nella sede indicata, formulata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, per prestare assistenza alla moglie affetta da handicap grave. In sede cautelare, il TAR aveva rilevato che il diniego appariva privo di adeguata motivazione, poiché si soffermava sul profilo professionale di “operatore delle attrezzature campali” senza illustrare le esigenze di funzionamento del servizio che il militare avrebbe potuto soddisfare presso la sede richiesta.

La decisione

A seguito dell’ordinanza cautelare n. 432/2025, con cui il TAR aveva disposto il riesame dell’istanza, l’amministrazione ha svolto un ulteriore approfondimento istruttorio. All’esito, ha accertato la possibilità di un proficuo impiego del militare presso la sede richiesta, individuando una posizione di “Motorista per gruppi elettrogeni” presso un reggimento logistico, funzione ricompresa nell’incarico principale già posseduto dal ricorrente. Il militare è stato quindi assegnato alla sede richiesta ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 a decorrere dal 22 dicembre 2025. Poiché l’interesse legittimo pretensivo è stato integralmente soddisfatto, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e per l’intervento dell’amministrazione conseguente al riesame, con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    La disposizione costituisce il fondamento della richiesta di assegnazione temporanea del militare presso una sede compatibile con l’esigenza di assistere il familiare con handicap grave.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse azionato.

  • ordinanza cautelare n. 432/2025

    il contestato diniego sembra privo di adeguata motivazione, in quanto si sofferma sul profilo di “operatore delle attrezzature campali” senza vagliare e dare contezza delle esigenze di funzionamento del servizio che il ricorrente potrebbe soddisfare nella sede di -OMISSIS-

    Il riesame deve considerare non solo il profilo professionale astratto del dipendente, ma anche la concreta possibilità di un proficuo impiego presso la sede richiesta e le esigenze organizzative e funzionali del servizio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione riesamina l’istanza e adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse legittimo pretensivo del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, l’amministrazione deve motivare in concreto il bilanciamento tra l’esigenza assistenziale del dipendente e le esigenze di funzionamento del servizio, verificando anche la possibilità di un proficuo impiego del richiedente presso la sede domandata.
  • Un riesame amministrativo disposto in sede cautelare deve essere effettivo e completo: non è sufficiente richiamare l’incarico professionale del dipendente, ma occorre accertare le mansioni concretamente esercitabili e la compatibilità con l’organizzazione della sede richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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